| La sicurezza sul lavoro > Le innovazioni della
legge 626
Il decreto legislativo comunemente noto
come "la 626" ovvero "la legge sulla
sicurezza nel lavoro", ha introdotto importanti
innovazioni nel campo della salute e sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro e, pur senza sostituirsi
alla disciplina precedente, cambia completamente
l'impostazione della tecnica di prevenzione.
Si passa, infatti, da una normativa incentrata su un
tipo di intervento sostanzialmente "riparatorio" ad una
focalizzata sulla prevenzione e sull'informazione.
Questa legge, infatti, non riserva più
la gestione della sicurezza al datore di lavoro e ai
suoi più stretti collaboratori ma, in considerazione
della sua importanza, coinvolge tutti i lavoratori nella
messa a punto del sistema di sicurezza, sancendo così il
passaggio da un sistema incentrato sulle regole ad uno
incentrato principalmente sulle singole persone.
In primo luogo, la 626 prevede un intervento organico
all'interno dell'azienda che coinvolge tutti i
soggetti del processo produttivo nel
coordinamento della prevenzione: dalle tecnologie (che
devono essere in regola con i canoni di sicurezza) ai
lavoratori (con i rappresentanti per la sicurezza),
dalla struttura medica (che per le grandi aziende è
obbligatorio prevedere al proprio interno) ai segnali di
sicurezza e alle stesse attrezzature di sicurezza.
La legge è incentrata essenzialmente
sull'obbligo del datore di lavoro di portare a
conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi alla
prestazione lavorativa: "informare per prevenire e
quindi ridurre al minimo i rischi".
Dal 3 febbraio 2005 è in vigore l’obbligo del
"Pronto soccorso aziendale", istituito dal
Decreto Ministeriale numero 388 del 2003.
Ogni azienda, di piccole e grandi dimensioni, deve
essere dotata di una cassetta o pacchetto di primo
intervento, di personale specializzato per la gestione
degli interventi di soccorso e di un collegamento con il
servizio di emergenza sanitario.
Il sistema di pronto soccorso si
differenzia, comunque, in base all’azienda; in merito il
Decreto identifica tre diversi gruppi di imprese, la cui
classificazione deve essere autocertificata dal datore
di lavoro, tenuto conto della tipologia di attività
svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori
di rischio.
Fonte:
www.intrage.it
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