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La sentenza che per prima ha accolto
il termine mobbing nel lessico giurisprudenziale, è la
pronuncia emessa dal Tribunale di Torino, Sez. Lav. I
grado, datata 16XI/99.
Il caso esaminato dalla Corte Torinese riguarda una
lavoratrice dipendente che aveva richiesto il
risarcimento del danno biologico ( crisi depressiva )
subito a causa delle condizioni di lavoro gravose e
dalle continue e mirate vessazioni e umiliazioni da
parte del capo reparto.
Infatti, l'attrice era stata costretta a lavorare ad una
macchina entro uno spazio angusto e chiuso tra cassoni e
macchinari, e isolata dai colleghi. Dal punto
di vista giuridico, pur in assenza di una legge
specifica sul mobbing, nel nostro ordinamento esistono
diverse norme, costituzionali, civilistiche e
penali che, permettono di difendersi dai
comportamenti persecutori che avvengono in ambito
lavorativo.
La nostra Costituzione riconosce la tutela della
salute come diritto fondamentale dell’uomo; prevede la
tutela del lavoro in tutte le sue forme.
Sotto il profilo civilistico, quanto
alla tutela, occorre prima di tutto distinguere le
ipotesi in cui l’autore del mobbing è il datore di
lavoro da quelle in cui i comportamenti persecutori
vengono posti da un collega della vittima. In questa
seconda ipotesi, l’autore delle violenze psicologiche
potrà essere chiamato a rispondere per
responsabilità extracontrattuale:che ricorre
nel caso in cui una persona provoca un danno ingiusto ad
altra persona (ex art. 2043 c.c.). Quando invece
l’autore delle violenze psicologiche è il datore di
lavoro risponderà per inadempimento al contratto
di lavoro. L’imprenditore, (ex art. 2087 c.c.) è tenuto
ad adottare nell’impresa tutte le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale del
lavoratore. Per essere risarcito il lavoratore dovrà
provare la condotta illegittima ed il nesso tra
l’inadempimento delle misure previste dalla legge ed il
danno subito, mentre a carico del datore di lavoro
rimane la prova di aver operato secondo le disposizioni
di legge.
Il mobbing può provocare anche un danno alla
professionalità del lavoratoresi verifica
quando il lavoratore non ricopre l’incarico di lavoro
per il quale era stato assunto. Il lavoratore assegnato
a mansioni inferiori o lasciato del tutto inattivo può,
infatti, chiedere al giudice del lavoro (ex art. 2103
c.c.), non solo di accertare l'illecito e di dichiarare
la nullità dell'atto datoriale invalido, ma anche di
essere reintegrato nelle mansioni precedentemente svolte
o in mansioni equivalenti.
Un' importante novità è rappresentata dal fatto che
anche l' Inail ha cominciato a
considerare il mobbing come malattia
professionale, infatti è stato inserito nella
categoria delle malattie professionali non tabellari,
cioè non comprese nelle tabelle. Quindi il lavoratore
potrà chiedere il risarcimento del danno anche al
suddetto Istituto.
Una delle modalità tipiche attraverso cui si possono
realizzare comportamenti persecutori inquadrabili nel
mobbing sono certamente le molestie sessuali
commesse dal datore di lavoro, dal superiore gerarchico
o da collegi . E’ opportuno ricordare che per molestie
sessuali si devono intendere, oltre che i veri propri
tentativi di molestia e gli atti di libidine violenta,
anche i corteggiamenti indesiderati e le c.d. "proposte
indecenti". Interessante a questo proposito è ricordare
la definizione di molestia sessuale contenuta nel codice
di condotta, allegato alla raccomandazione della
Commissione Europea, che definisce la molestia sessuale
ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale
o qualsiasi altro comportamento basato sul sesso che
offende la dignità degli uomini o delle donne nel mondo
del lavoro.
Le condotte di mobbing possono integrare, nei casi
più gravi, anche responsabilità di tipo penale.
Fonte:
www.intrage.it
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