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Licenziamento > Evoluzione normativa

 L’attuale regolamentazione del licenziamento è il risultato di un’evoluzione legislativa avvenuta nel corso degli anni.
Inizialmente erano i vari contratti collettivi ad introdurre di volta in volta tutta una serie di limitazioni al potere del datore di lavoro. L’accordo interconfederale (Confindustria/Cigl-Cisl-Uil) del 20.4.1965 introdusse ad esempio la possibilità, per il lavoratore licenziato, di attivare una procedura di conciliazione con il datore di lavoro e con la partecipazione del sindacato, ovvero la costituzione di un collegio arbitrale per tutelare il suo diritto.

La prima legge, la n. 604 del 1966, recepiva i vari accordi contrattuali in materia che però valevano solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. In essa vengono introdotti determinati requisiti di forma e determinati presupposti di giustificazione del potere di recesso dell’imprenditore (con più di 35 dipendenti), dichiarando illegittimo il licenziamento non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo.

Importanti innovazioni furono inserite nell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n.300/1970); con esso viene tutelato, attraverso la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore contro il licenziamento ingiustificato. Anche questa normativa ha però un campo di applicazione limitato, infatti si applica ai lavoratori dipendenti da grandi imprese.

Sotto le forti pressioni politiche degli ultimi anni 80, fu emanata la legge n. 108 del 1990. Quest’ultima amplia ulteriormente la tutela in favore del lavoratore e consacra definitivamente il principio della giustificazione del licenziamento. Il datore di lavoro non può interrompere il rapporto di lavoro liberamente ma deve fornire la motivazione del licenziamento, oltre al rispetto della forma scritta.

Fonte: www.intrage.it

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