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Licenziamento > La mobilità

Con il termine mobilità si indica il licenziamento collettivo, che il datore di lavoro può adottare in presenza di specifiche condizioni, previste dalla legge 223/91.
 
Le imprese che possono chiedere la mobilità per riduzione di personale, trasformazione di attività o di lavoro, oltre che per cessata attività o fallimento, devono avere avuto mediamente più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la domanda. Di norma, la mobilità può essere chiesta al termine dell'’utilizzo della cassa integrazione speciale.

 Non possono essere collocati in mobilità i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, i lavoratori che svolgono attività stagionali, quelli che hanno diritto alla pensione di anzianità, i titolari di assegno di invalidità possono optare per l’assegno o per la mobilità. Le imprese devono preventivamente informare le rappresentanze sindacali aziendali e i sindacati maggiormente rappresentativi. L’informazione deve riguardare i motivi che impediscono l'adozione di strumenti alternativi al licenziamento.

Il datore di lavoro al termine della procedura deve individuare i lavoratori da collocare in mobilità, in relazione alle esigenze tecnico produttive dell'’azienda. A seguito della messa in mobilità, il lavoratore viene iscritto in un'apposita lista, che gli garantisce un accesso al lavoro agevolato.

L’indennità è pari al trattamento di cassa integrazione e cioè l’80% dello stipendio lordo fino ad un tetto massimo che viene stabilito di anno in anno a secondo dell'’andamento del costo della vita. Il lavoratore viene sospeso dalla mobilità quando viene assunto a tempo determinato o a tempo parziale, mentre viene cancellato dalle liste di mobilità quando viene assunto con contratto a tempo indeterminato.

Fonte: www.intrage.it

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