| Licenziamento > Cassa integrazione ordinaria
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É un intervento che vuole garantire il lavoratore dalla perdita della retribuzione e sostenere le imprese in situazioni di difficoltà.
Spetta, agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.
Viene concessa, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o situazioni temporanee di mercato.
L’integrazione ordinaria corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione. Non spetta, se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, e decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva la prestazione viene sospesa per la durata dell'attività lavorativa.
La durata massima è di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi. Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; di 52 settimane quando trattasi di riduzione dell'orario di lavoro.
Fonte:
www.intrage.it
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