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Licenziamento > Impugnazione del licenziamento

 l licenziamento per essere valido deve non solo essere giustificato, ma deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta (art. 2, co. 2° L. n. 108/1990).
La motivazione può non essere data immediatamente dal datore, in tal caso il lavoratore può chiederla entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento, il datore sarà così obbligato a fornire le cause entro 7 giorni dalla richiesta.

Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, se avvenuta posteriormente. L’art. 6 della L. n. 604 prevede che l’impugnazione sia fatta in forma scritta, anche tramite lettera raccomandata spedita al datore. In tal caso è meglio farsi assistere dai sindacati.

Prima di rivolgersi al giudice, il lavoratore è obbligato a tentare la strada della conciliazione extragiudiziale col datore entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di giudizio. La legge, infatti, prevede, come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Se la conciliazione non viene raggiunta prosegue il giudizio di fronte al magistrato del lavoro.

Le parti, in alternativa, possono scegliere di affidare la decisione sulla legittimità del licenziamento ad un collegio arbitrale, previsto dal c.c.n.l.

Fonte: www.intrage.it

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