| Licenziamento > Licenziamento per giustificato motivo
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La motivazione del licenziamento, necessaria per la sua legittimità, può risiedere nella presenza di un giustificato motivo. In tal caso il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al lavoratore (art. 1 L. n. 604/1966). La legge del 1966 prevede all'art. 3 due ipotesi di giustificato motivo:
- Giustificato motivo soggettivo è costituito dal "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da parte del lavoratore. Ipotesi però non così gravi da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso. Si configura come un inadempimento meno grave di quello che determina il licenziamento per giusta causa.
- Giustificato motivo oggettivo riguarda i casi di licenziamento determinato da " ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", non riguarda pertanto il comportamento del lavoratore.
Tra i casi più frequenti, individuati dalla giurisprudenza come giustificato motivo oggettivo vi sono: cessazione dell'attività, fallimento, riorganizzazione aziendale; inoltre la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, la carcerazione del lavoratore.
Fonte:
www.intrage.it
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