| I diritti dei lavoratori > Uguaglianza di
trattamento dei sessi
|
La discriminazione sessuale
sul lavoro è frequente e, spesso, esercitata in
modo subdolo, tanto da non essere riconosciuta. Proprio
per questo il Ministero del Lavoro ha inviato una
circolare, la 31/2001, ai propri
ispettori, sollecitandoli a vigilare nei luoghi di
lavoro, sul rispetto della legge.
Le offerte d’impiego
discriminatorie
"Cercasi commessa", "Assumiamo uomo di 30 anni". Questi
esempi di offerte di impiego, vengono considerati
illeciti, perché attuano una discriminazione palese
basata sul sesso. La legge, tuttavia, ammette la
"unicità" di sesso, quale condizione determinante per lo
svolgimento di una determinata attività, ad esempio:
Ofelia può interpretarla solo una attrice, un vestito
femminile può indossarlo solo una modella, un lavoro
particolarmente pesante può svolgerlo solo un uomo.
Discriminazione
femminile: cosa prevede la legge
La disparita' di trattamento più frequente, in sede
lavorativa, viene esercitata sulle donne, nel momento
antecedente all’assunzione, in fase di svolgimento
dell’attivita' e in fase di licenziamento. Dunque è bene
tenere occhi e orecchie aperte e sapere cosa prevede la
legge per evitare di cadere in trappola. Ecco i punti
importanti da conoscere:
-
l’aspirante lavoratrice non puo' essere
sottoposta a test gravidico. La gravidanza non
puo' essere oggetto di indagine da parte
dell’azienda.
-
Non puo' essere sottoposto il quesito relativo
allo svolgimento del servizio militare. Cio'
comporta implicitamente la mancanza di volonta'
di assumere donne.
-
Svantaggi o vantaggi proporzionalmente minori o
maggiore relativi al sesso sono da considerare
discriminatori.
-
L’azienda non puo' sottoporre alla candidata
fogli in bianco da firmare prima della fase di
assunzione. Il datore di lavoro avrebbe la
liberta' di allontanare l’aspirante lavoratrice
quando vuole.
-
L’azienda non puo' sottoporre alla candidata
lettere di dimissioni dove la data sia lasciata
in bianco. Il datore di lavoro, potrebbe,
decidere di licenziare la donna in questione
qualora stia per sposarsi o sia rimasta incinta.
-
E’ nullo il licenziamento sottoposto alla
lavoratrice, qualora sia stato intimato nel
periodo che va dalla pubblicazione delle carte
per le nozze ad un anno dopo la celebrazione del
matrimonio. L’azienda ha diritto di licenziare
la lavoratrice, solo nel caso di colpa grave,
cessazione dell’attività dell’azienda,
ultimazione del lavoro per il quale era stata
assunta.
-
Sono sospette le dimissioni presentate causa
matrimonio, in quanto possono derivare da un
licenziamento mascherato o dall’esercizio
di mobbing. Le dimissioni, dunque, devono essere
confermate di persona dall’interessata difronte
a funzionari della direzione provinciale del
lavoro.
-
Sono da considerare sospette anche le dimissioni
presentate durante la gravidanza e il puerperio,
ovvero fino al primo anno di vita del bambino.
Dunque anche in questo caso vanno convalidate
dagli uffici del Lavoro.
-
|
|
|
|
|
|