| I diritti dei lavoratori > Trattamento di fine
rapporto
Il "trattamento di fine rapporto", in sigla Tfr, è la somma
che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un'azienda.
Conosciuta, specie in passato, più popolarmente come "liquidazione", è
una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui
cessa il rapporto stesso. Sull'argomento è intervenuta recentemente la Corte di
Cassazione, precisando che tale erogazione è dovuta dal momento della
cessazione del rapporto indipendentemente dal fatto che siano
conosciuti tutti i dati necessari per il calcolo. Pertanto anche la maturazione
degli interessi e la rivalutazione monetaria, in caso di ritardato
pagamento, maturano dal giorno in cui il credito potrà essere liquidato
nel suo intero ammontare.
Come si calcola
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro
una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5
(la retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci
retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa
previsione dei contratti collettivi). Tenendo conto che di questa quota una
parte, lo 0,5%, va all'Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche,
la quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della
retribuzione utile.
Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75%
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat).
Dal 2005 il valore del Tfr maturato non è più presente come voce nel
modello Cud. Il lavoratore può comunque richiederlo in ogni momento al proprio
datore oppure consultare l'ultima busta paga dell'anno e in sede di conguaglio
fiscale.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 24 novembre 2005 la Riforma
della Previdenza complementare. Con queste disposizioni si disciplina la
destinazione del Tfr ai fondi pensione complementari, attraverso il meccanismo
del silenzio-assenso. La novità parte dal 1° gennaio 2007. Da
questa data scatta il decorso dei sei mesi entro i quali il lavoratore che non
ha ancora aderito ad una forma pensionistica complementare, dovrà scegliere se
destinare o meno il Tfr ai fondi pensioni. In mancanza di una comunicazione,
scatta il meccanismo di silenzio-assenso e il Tfr finisce automaticamente nei
fondi. Il datore di lavoro, invece, in mancanza di scelta del lavoratore, avrà
l'obbligo di riversare il Tfr verso il nuovo Fondo per l'erogazione del Tfr,
gestito dall'Inps. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto,
inoltre, i Fondi pensione dovranno adeguare i propri statuti e
le imprese di assicurazione costituire il patrimonio separato e autonomo per la
gestione di forme previdenziali mediante contratti di assicurazione
sulla vita.
Nel settore pubblico il valore della prestazione si ottiene
invece dalla moltiplicazione dell'ultima retribuzione utile (quote percentuali
diverse a seconda della voce retributiva e del settore di lavoro) per gli anni
di servizio effettivi e riscattati. Quindi un meccanismo analogo alla vecchia
liquidazione che era in vigore nel settore privato prima del 1982. La legge n.
335/95 ha previsto peraltro l'estensione del Tfr anche ai dipendenti pubblici,
estensione necessaria per finanziare anche nel comparto pubblico la previdenza
integrativa, ma restano esclusi dalla Riforma della Previdenza complementare.
Fonte:
www.intrage.it
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