| I diritti dei lavoratori > La polizza casalinga
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Da marzo 2001 è scattata la nuova
legge sugli infortuni domestici
destinata ad assicurare ben 7 milioni di persone,
casalinghe in testa. Ecco i principali contenuti di una
norma che punta a porre un riparo contro i circa 3
milioni di infortuni domestici (con oltre 300.000
ricoveri e 8.400 morti):
Si deve sottoscrivere una polizza
obbligatoria che garantisce una prestazione
solo in caso di inabilità permanente superiore al 33% e
comunque non in caso di morte. Basta un versamento di
12,91 € l'anno e potranno assicurarsi tutti coloro che
hanno tra i 18 e i 65 anni compiuti,
che svolgano in casa "attività in via esclusiva" ma
comunque nei confronti di persone del proprio nucleo
familiare, dunque non le colf. L'attività domestica deve
essere svolta "in via non occasionale" e "finalizzata
alla cura delle persone che compongono il proprio nucleo
familiare". Sono quindi comprese le coppie di fatto e le
unioni omosessuali. Il nucleo familiare "può essere
costituito anche da una sola persona". Non può
assicurarsi chi, pur svolgendo lavori domestici, svolge
una attività che comporta l'assicurazione in altre forme
obbligatorie di previdenza.
Il premio non è
frazionabile, è esente da oneri fiscali e va versato in
un fondo speciale presso l'Inail. Se la famiglia non
raggiunge i 9296,22 € l'anno di reddito e la casalinga
non possiede rendite che superano i 4648,11 €, il premio
sarà a carico dello Stato.
Incidenti da cui sia derivata una inabilità
permanente al lavoro non inferiore al 33%. Sono
esclusi dalla copertura previdenziale gli infortuni
mortali e gli incidenti che non comportano inabilità
superiore al 33%. Inoltre non vengono indennizzati gli
incidenti non dovuti al lavoro domestico e quelli
derivanti da calamità naturali, come il crollo degli
immobili.
In caso di inabilità superiore al
33% la casalinga può chiedere una rendita
vitalizia che sarà comunque legata al grado di
inabilità. Per il calcolo della liquidazione della
rendita ci si baserà sulla retribuzione annua minima del
settore industriale. La prestazione comunque non è
automatica, sarà erogata solo a coloro che hanno
sottoscritto la polizza.
Le
diverse invalidità
si potranno cumulare, ma saranno comunque risarcibili
solo le inabilità non inferiori al 33%. Per una
percentuale del 33% la rendita ammonta a 168,36 € al
mese. Per un'invalidità del 70% la rendita mensile è di
644,02 €, mentre raggiunge 919,81 € in caso di inabilità
del 100%.
Fonte:
www.intrage.it
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