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I diritti dei lavoratori > La polizza casalinga

Da marzo 2001 è scattata la nuova legge sugli infortuni domestici destinata ad assicurare ben 7 milioni di persone, casalinghe in testa. Ecco i principali contenuti di una norma che punta a porre un riparo contro i circa 3 milioni di infortuni domestici (con oltre 300.000 ricoveri e 8.400 morti):

Si deve sottoscrivere una polizza obbligatoria che garantisce una prestazione solo in caso di inabilità permanente superiore al 33% e comunque non in caso di morte. Basta un versamento di 12,91 € l'anno e potranno assicurarsi tutti coloro che hanno tra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgano in casa "attività in via esclusiva" ma comunque nei confronti di persone del proprio nucleo familiare, dunque non le colf. L'attività domestica deve essere svolta "in via non occasionale" e "finalizzata alla cura delle persone che compongono il proprio nucleo familiare". Sono quindi comprese le coppie di fatto e le unioni omosessuali. Il nucleo familiare "può essere costituito anche da una sola persona". Non può assicurarsi chi, pur svolgendo lavori domestici, svolge una attività che comporta l'assicurazione in altre forme obbligatorie di previdenza.

Il premio non è frazionabile, è esente da oneri fiscali e va versato in un fondo speciale presso l'Inail. Se la famiglia non raggiunge i 9296,22 € l'anno di reddito e la casalinga non possiede rendite che superano i 4648,11 €, il premio sarà a carico dello Stato.

Incidenti da cui sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33%. Sono esclusi dalla copertura previdenziale gli infortuni mortali e gli incidenti che non comportano inabilità superiore al 33%. Inoltre non vengono indennizzati gli incidenti non dovuti al lavoro domestico e quelli derivanti da calamità naturali, come il crollo degli immobili.

In caso di inabilità superiore al 33% la casalinga può chiedere una rendita vitalizia che sarà comunque legata al grado di inabilità. Per il calcolo della liquidazione della rendita ci si baserà sulla retribuzione annua minima del settore industriale. La prestazione comunque non è automatica, sarà erogata solo a coloro che hanno sottoscritto la polizza.

Le diverse invalidità si potranno cumulare, ma saranno comunque risarcibili solo le inabilità non inferiori al 33%. Per una percentuale del 33% la rendita ammonta a 168,36 € al mese. Per un'invalidità del 70% la rendita mensile è di 644,02 €, mentre raggiunge 919,81 € in caso di inabilità del 100%.

Fonte: www.intrage.it

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