| I diritti dei lavoratori > Riscatto per la pensione
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E' riconosciuto, ai fini pensionistici, senza onere a carico dell'iscritto,
il periodo di servizio prestato come militare di leva ed anche
quello prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il
servizio civile sostitutivo; il periodo di praticantato, per
non più di tre anni, purché ritenuti utili all’iscrizione all’albo; i periodi di
lavoro svolti all’estero, come anche i periodi di interruzione
del rapporto di lavoro per motivi familiari; i periodi di assenza facoltativa
per maternità (oggi: congedo parentale) collocati al di fuori
del rapporto di lavoro o di congedo per assistenza ai disabili; nonché i periodi
di lavoro privi di copertura contributiva per omessa contribuzione da parte del
datore di lavoro.
Il riscatto pensionistico è stato riconosciuto anche per i co.co.pro.
Coloro che hanno svolto attività autonoma, esclusivamente sotto forma di
collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare i relativi
periodi, fino ad un massimo di cinque annualità, a condizione che per detti
periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva.
I periodi coincidenti tra di loro e/o con periodi coperti da contribuzione
presso qualunque forma di previdenza obbligatoria, non verranno presi in
considerazione.
Ferma restando la non sovrapposizione dei periodi, nel caso in cui il servizio
militare sostitutivo o equiparato sia stato effettuato contemporaneamente
all’iscrizione all’università e questa abbia avuto una durata superiore al
periodo del corso legale di laurea, il periodo complessivo ammesso a riscatto
non può superare la somma degli anni di durata del corso legale e del servizio
militare, sostitutivo o equiparato.
Gli anni per i quali sia stato esercitato il riscatto comportano, sia un aumento
di anzianità di iscrizione sia di contribuzione pari al numero degli anni
riscattati.
Il riscatto non è concesso sia per i periodi già integralmente
coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa che per i periodi
già integralmente riscattati presso altra Cassa o Ente previdenziale pubblico o
privato. Fonte:
www.intrage.it
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