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I diritti dei lavoratori > L'orario di lavoro

 Il tempo massimo di lavoro compresi gli straordinari, deve essere di 48 ore. Devono essere previste almeno 4 settimane di ferie l’anno e 24 ore di riposo consecutivo ogni 7 giorni. Lo ha stabilito il decreto legislativo numero 66 del 4 aprile 2003, il quale prevede:

Orario settimanale
L’orario di lavoro è fissato per un massimo di 40 ore settimanali. Mentre la durata media comprensiva di straordinari non può superare le 48 ore. In caso di superamento, le imprese con più di 10 dipendenti devono avvisare l’ispettorato del lavoro competente per territorio, motivando il prolungamento dell’orario.

Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario s'intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro. Il lavoro straordinario non deve superare il tetto massimo di 48 ore settimanali. In assenza di contratti collettivi, prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste solo previo accordo tra datore e lavoratore, per una durata che non può eccedere le 250 ore annuali.

Riposo giornaliero
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Per le modalità si rinvia ai contratti collettivi.

Riposo settimanale
Il riposo settimanale consiste in un periodo minimo ininterrotto di 24 ore e il diritto scatta ogni sette giorni lavorativi.

Lavoro notturno
Viene considerato lavoratore notturno chi lavora almeno tre ore nel periodo compreso tra le ore 24 e le 5 della mattina. Il lavoratore notturno non deve comunque lavorare più di otto ore nell’arco dele 24 ore.

Fonte: www.intrage.it

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