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Il tempo massimo di
lavoro compresi gli straordinari, deve essere di
48 ore. Devono essere previste almeno 4
settimane di ferie l’anno e 24 ore di riposo consecutivo
ogni 7 giorni. Lo ha stabilito il decreto legislativo
numero 66 del 4 aprile 2003, il quale prevede:
Orario settimanale
L’orario di lavoro è fissato per un massimo di
40 ore settimanali. Mentre la durata media
comprensiva di straordinari non può superare le 48 ore.
In caso di superamento, le imprese con più di 10
dipendenti devono avvisare l’ispettorato del lavoro
competente per territorio, motivando il prolungamento
dell’orario.
Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario s'intende il lavoro prestato
oltre l'orario normale di lavoro. Il lavoro
straordinario non deve superare il tetto massimo di 48
ore settimanali. In assenza di contratti collettivi,
prestazioni di lavoro straordinario possono essere
richieste solo previo accordo tra datore e lavoratore,
per una durata che non può eccedere le 250 ore annuali.
Riposo giornaliero
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di
riposo consecutivo ogni 24 ore. Per le modalità si
rinvia ai contratti collettivi.
Riposo settimanale
Il riposo settimanale consiste in un periodo minimo
ininterrotto di 24 ore e il diritto scatta ogni sette
giorni lavorativi.
Lavoro notturno
Viene considerato lavoratore notturno chi lavora almeno
tre ore nel periodo compreso tra le ore
24 e le 5 della mattina. Il lavoratore notturno non deve
comunque lavorare più di otto ore nell’arco dele 24 ore. Fonte:
www.intrage.it
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