| I diritti dei lavoratori > La mobilità nel pubblico
impiego
I
dipendenti
delle
pubbliche
amministrazioni
hanno la
possibilità
di
scambiare
il
proprio
posto di
lavoro
con
altri
dipendenti
pubblici
interessati,
oppure
di
passare
direttamente
ad
un'altra
amministrazione.
Questi
passaggi
diretti
di
personale
tra
Amministrazioni
diverse
sono
denominati
mobilità.
Esistono
due tipi
di
mobilità.
La mobilita'
volontaria,
regolata
dall'art.30
del
decreto
legislativo
30 marzo
2001, n.165,
permette
ai
dipendenti
pubblici
il
passaggio
diretto
tra
Amministrazioni
diverse.
Per
effettuare
il
passaggio
è
richiesta
la
stessa
qualifica
o ruolo
relativo
alla
stessa
area
oppure
categoria,
ma non
lo
stesso
profilo
professionale,
tra le
due
attività
da
sostituire.
L'iter
da
seguire
prevede
l'invio
della
domanda
di
trasferimento
alla
propria
Amministrazione:
una
lettera
in cui
si
spiegano
i motivi
per cui
si
necessita
del
trasferimento.
Molti
enti
raccolgono
le varie
richieste
e non
appena
si
presenta
la
possibilità
ne danno
notizia
agli
interessati.
Ciascuna
Amministrazione
comunica
alle
altre
Amministrazioni
l'elenco
dei
posti
che
intendono
coprire
nel
corso
dell'anno,
elenco
che le
Amministrazioni
riceventi
portano
a
conoscenza
del
personale
con
idonei
mezzi di
pubblicità.
Bisogna
quindi
informarsi
e
consultare
questi
elenchi.
Se c'è
un posto
che
interessa
si può
inviare
all'Amministrazione
interessata
la
propria
richiesta
allegando
il
curriculum.
A questo
punto
l'Amministrazione
ricevente
stabilisce
un
colloquio
per
accertare
se le
competenze
possedute
dal
candidato
che
intende
trasferirsi
rispondono
alle
esigenze
del
posto da
ricoprire.
Infine
occorre
chiedere
il nulla
osta
all'Amministrazione
di
appartenenza.
In
genere
nei
C.C.N.L
è
previsto
che,
trascorsi
30 gg.
dalla
richiesta,
il
trasferimento
si
intende
rilasciato,
mentre
l'eventuale
risposta
negativa
deve
essere
adeguatamente
motivata
(è bene
comunque
verificare
sul
contratto).
I
contratti
collettivi
nazionali
possono
inoltre
definire
le
procedure
e i
criteri
generali
per
l'attuazione
di tale
procedimento.
La
mobilità
non è un
diritto
del
pubblico
dipendente,
quale
che sia
l'anzianità
di
servizio:
l'ultima
parola
resta
sempre
all'amministrazione
di
appartenenza
che può
negarla
al
proprio
dipendente,
senza
necessità
di
particolari
motivazioni.
In
genere
comunque
gli
enti, se
non ci
sono
problemi
particolari,
concedono
il
trasferimento.
C'è poi
la mobilita'
compensativa
o
interscambio,
prevista
dall'art.7
D.p.c.m.
n. 325
del
5.08.1988,
cioè la
possibilità
di uno
scambio
di
dipendenti
della
p.a.,
anche di
diverso
comparto,
purché
esista
l'accordo
tra le
amministrazioni
di
appartenenza
ed
entrambi
i
dipendenti
appartengano
ad un
corrispondente
profilo
professionale
e
svolgano
le
medesime
mansioni.
Le
amministrazioni
possono
stabilire
liberamente
quali
mansioni
sono
identiche
ai fini
della
mobilità.
Per
l'interscambio
bisogna
trovare
una
persona
di pari
qualifica
e
profilo
professionale
interessata.
Entrambi
e
contemporaneamente
devono
spedire
una
lettera
all'ufficio
personale
dell'ente
in cui
si
desidera
trasferirsi,
nella
quale si
chiede
di
essere
trasferiti
con
mobilità
e si
dichiara
di
essere a
conoscenza
che
l'altra
persona
ha a sua
volta
presentato
analoga
domanda.
La
lettera
va
spedita
per
conoscenza
anche
alla
propria
amministrazione
di
appartenenza.
Dopo che
gli
eventuali
colloqui
di rito
hanno
avuto
esito
positivo,
l'ente
presso
il quale
si è
presentata
domanda
di
mobilità
scriverà
a quello
presso
il quale
si
lavora,
chiedendo
il
nullaosta
al
trasferimento.
A questo
punto,
l'amministrazione
di
appartenenza
dovrà
rispondere
concedendo
o
negando
il
nullaosta
che, per
conoscenza,
verrà
inviato
anche al
dipendente.
Fonte:
www.intrage.it
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