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I diritti dei lavoratori > La mobilità nel pubblico impiego

  I dipendenti delle pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di scambiare il proprio posto di lavoro con altri dipendenti pubblici interessati, oppure di passare direttamente ad un'altra amministrazione.
Questi passaggi diretti di personale tra Amministrazioni diverse sono denominati mobilità.

Esistono due tipi di mobilità.  
La mobilita' volontaria, regolata dall'art.30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, permette ai dipendenti pubblici il passaggio diretto tra Amministrazioni diverse.
Per effettuare il passaggio è richiesta la stessa qualifica o ruolo relativo alla stessa area oppure categoria, ma non lo stesso profilo professionale, tra le due attività da sostituire.

L'iter da seguire prevede l'invio della domanda di trasferimento alla propria Amministrazione: una lettera in cui si spiegano i motivi per cui si necessita del trasferimento.
Molti enti raccolgono le varie richieste e non appena si presenta la possibilità ne danno notizia agli interessati.
Ciascuna Amministrazione comunica alle altre Amministrazioni l'elenco dei posti che intendono coprire nel corso dell'anno, elenco che le Amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicità. Bisogna quindi informarsi e consultare questi elenchi.
Se c'è un posto che interessa si può inviare all'Amministrazione interessata la propria richiesta allegando il curriculum.
A questo punto l'Amministrazione ricevente stabilisce un colloquio per accertare se  le competenze possedute dal candidato che intende trasferirsi rispondono alle esigenze del posto da ricoprire.
Infine occorre chiedere il nulla osta all'Amministrazione di appartenenza.
In genere nei C.C.N.L è previsto che, trascorsi 30 gg. dalla richiesta, il trasferimento si intende rilasciato, mentre l'eventuale risposta negativa deve essere adeguatamente motivata (è bene comunque verificare sul contratto). I contratti collettivi nazionali possono inoltre definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di tale procedimento.

La mobilità non è un diritto del pubblico dipendente, quale che sia l'anzianità di servizio: l'ultima parola resta sempre all'amministrazione di appartenenza che può negarla al proprio dipendente, senza necessità di particolari motivazioni. In genere comunque gli enti, se non ci sono problemi particolari, concedono il trasferimento.

C'è poi la mobilita' compensativa o interscambio, prevista dall'art.7 D.p.c.m. n. 325 del 5.08.1988, cioè la possibilità di uno scambio di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purché esista l'accordo tra le amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti appartengano ad un corrispondente profilo professionale e svolgano le medesime mansioni.
Le amministrazioni possono stabilire liberamente quali mansioni sono identiche ai fini della mobilità.

Per l'interscambio bisogna trovare una persona di pari qualifica e profilo professionale interessata. Entrambi e contemporaneamente devono spedire una lettera all'ufficio personale dell'ente in cui si desidera trasferirsi, nella quale si chiede di essere trasferiti con mobilità e si dichiara di essere a conoscenza che l'altra persona ha a sua volta presentato analoga domanda. La lettera va spedita per conoscenza anche alla propria amministrazione di appartenenza.
Dopo che gli eventuali colloqui di rito hanno avuto esito positivo, l'ente presso il quale si è presentata domanda di mobilità scriverà a quello presso il quale si lavora, chiedendo il nullaosta al trasferimento.
A questo punto, l'amministrazione di appartenenza dovrà rispondere concedendo o negando il nullaosta che, per conoscenza, verrà inviato anche al dipendente.

Fonte: www.intrage.it

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