Le ferie non godute
non possono essere monetizzate. E’ quanto detta il decreto
legislativo n. 66 dell' 8 aprile 2003, che ha
recepito alcune direttive europee in materia di diritto
del lavoro. Per quanto rigurda il periodo di ferie
dovuto al lavoratore, rientra l’impossibilità per i
lavoratori dipendenti di ricevere un indennizzo
sostitutivo per le ferie non godute.
Il periodo annuale di ferie retribuite, non si può
"convertire" in denaro. La disposizione, tuttavia, non
interessa i casi di cessazione dal lavoro per i quali le
ferie non sfruttate vengono liquidate nel
trattamento di fine rapporto. Inoltre il
periodo di ferie di cui può usufruire un lavoratore non
può essere inferiore a quattro settimane.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire
condizioni di miglior favore. Il decreto ha modificato
quanto precedentemente disposto dalla legge 159
del 1981, di ratifica della convenzione Oil
146/1976, che aveva previsto che il lavoratore aveva
diritto a minimo tre settimane di riposo lavorativo.
Ulteriori modifiche a quanto stabilito dal D.l 66/03
sono state apportate dal decreto legislativo n.
213 del 19 luglio 2004. Delle quattro settimane
di riposo, il lavoratore ha diritto a godere almeno di
due settimane consecutive nel corso dell’anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18
mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Quello alle ferie retribuite è un
diritto riconosciuto dal Codice Civile e dalla
Costituzione che, all'art. 36, stabilisce che il
lavoratore "ha diritto a ferie annuali retribuite e non
può rinunciarvi. Quello che quindi, indiscutibilmente, è
un diritto per tutti, non opera però per tutti allo
stesso modo. Per alcune particolari categorie di
lavoratori o in alcune fasi del rapporto
lavorativo ci sono, infatti, delle eccezioni.
I dirigenti sono gli unici lavoratori
dipendenti che possono rinunciare volontariamente alle
ferie. Lo ha stabilito la Cassazione considerando la
grande autonomia di cui dispongono per organizzare il
loro lavoro. Dunque, se in questa auto-organizzazione, i
dirigenti decidono di non inserire un periodo di riposo,
è da intendersi che vi abbiano rinunciato.
Lavoratori a domicilio, ovvero quei
lavoratori - a tutti gli effetti subordinati - che
svolgono la loro attività a casa o loro o comunque in
locali di loro pertinenza, non possono godere delle
ferie. Alla loro retribuzione viene comunque sommata
un'apposita percentuale, stabilita dai contratti
collettivi, a titolo di indennità per le ferie e le
festività non godute.
Per i lavoratori domestici che
prestano la loro attività per meno di quattro ore
continuative al giorno, il Codice Civile provvede la
fruizione di un minimo di otto giorni di riposo
retribuito. Giorni che salgono a 15, 20 o 25 (a seconda
dell'anzianità di servizio o di inquadramento), nel caso
di lavoratori che prestano la loro opera per più di 4
ore giornaliere.
I ragazzi di età inferiore a 16 anni, che lavorano
come apprendisti, hanno diritto a un
periodo più lungo di ferie, pari a 30 giorni. Il
legislatore infatti ha particolare cura nel cercare di
garantirne il sano sviluppo psico-fisico.
Considerando le lavoratrici in maternità, bisogna
distinguere il congedo obbligatorio,
che precede il parto, in cui matura il diritto alle
ferie, e il periodo successivo, facoltativo,
in cui invece questo diritto non matura. Vanno esclusi
agli effetti della maturazione delle ferie, anche i
congedi parentali, ottenuti dal lavoratore padre o dalla
lavoratrice madre per accudire il bambino nei suoi primi
anni di vita. Il periodo trascorso in cassa integrazione
guadagni, sia ordinaria che straordinaria, non dà
diritto alle ferie se è a zero ore. Se invece è a orario
ridotto, matura il diritto alle ferie e alla relativa
retribuzione.
Il diritto alle ferie retribuite vale, ovviamente,
anche per i lavoratori part-time, ma
bisogna fare una distinzione tra contratto a tempo
parziale "orizzontale" e "verticale". Nella prima
ipotesi, la riduzione dell'orario di lavoro, rispetto a
quello dei lavoratori full-time, risulta in relazione
all'orario giornaliero complessivo (si lavora, ad
esempio, 4 ore invece di 8). Nel part-time verticale
invece, l'attività lavorativa è svolta per tutto il
normale orario di lavoro giornaliero, ma limitatamente
a periodi predeterminati nel corso della settimana, del
mese o dell'anno.
Nel caso del part-time orizzontale, il
principio di non-discriminazione comporta che la durata
delle ferie non sia diversa da quella riconosciuta ai
lavoratori a tempo pieno.
Nel caso di part-time verticale il periodo di godimento
delle ferie, previsto dalla contrattazione collettiva
per i lavoratori full-time, non viene riconosciuto
integralmente, ma viene ridotto in proporzione
all'attività lavorativa effettivamente svolta.
Il lavoro temporaneo per sua natura
è difficilmente compatibile con l'effettivo godimento
delle ferie: difficilmente l'impresa assegnerà periodi
di ferie a lavoratori dei quali ha esigenza solo per un
determinato periodo di tempo.
In tema di ferie, quindi, il principio di parità di
trattamento tra lavoratori interinali e lavoratori
dipendenti, vale solo ai fini del calcolo della
retribuzione delle ferie maturate e dell'indennità per
le ferie non godute. Diversa la situazione per i
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che
hanno diritto a godere delle ferie previste in favore
dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, in
proporzione al periodo lavorativo prestato, salvo che
ciò non sia incompatibile con le esigenze aziendali.
Fonte:
www.intrage.it
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