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I diritti dei lavoratori > L'indennità di disoccupazione

 In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennità di disoccupazione ordinaria.

 

Per richiederla occorre presentare la domanda di disoccupazione all'Inps, anche tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro 68 giorni dal licenziamento. Il diritto decorre dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

 

Possono presentare la domanda i lavoratori

  • con almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria

     
  • con una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro

     
  • che hanno versato almeno un contributo settimanale nell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’indennità e hanno lavorato almeno 78 giornate nell’anno precedente a quello nel quale è erogato il contributo

 

Al disoccupato viene corrisposta l’indennità per un periodo di 180 giorni. Dal 1° gennaio 2008 l’indennità passa a 8 mesi che diventano 12 per i lavoratori che hanno superato i 50 anni. Ai lavoratori che sono stati sospesi, spetta invece il contributo per un massimo di 65 giorni.

 

L’indennità è pari al 40% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. L'indennità è soggetta al limite di un importo massimo mensile lordo che per il 2008 è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48. Dal 1° gennaio 2008 la percentuale passa al 60% della retribuzione per i primi sei mesi e al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi.

 

L’indennità cessa quando




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