| I diritti dei lavoratori > L'indennità di
disoccupazione
|
In caso di cessazione del
rapporto di lavoro per scadenza
del termine, per licenziamento e
per alcuni casi di dimissioni,
al lavoratore spetta un sostegno
economico: l'indennità
di disoccupazione ordinaria.
Per richiederla occorre
presentare la domanda di
disoccupazione all'Inps,
anche tramite la Sezione
circoscrizionale per l'impiego,
entro 68 giorni dal
licenziamento. Il diritto
decorre dall’8° giorno dal
licenziamento se la domanda è
stata presentata entro i primi 7
giorni; dal 5° giorno successivo
alla presentazione della domanda
negli altri casi.
Possono presentare la domanda i
lavoratori
-
con almeno due anni di
assicurazione per la
disoccupazione
involontaria
-
con una anzianità
contributiva di almeno
52 settimane lavorative
nel biennio precedente
la data di cessazione
del rapporto di lavoro
-
che hanno versato almeno
un contributo
settimanale nell’anno
precedente a quello per
il quale si chiede
l’indennità e hanno
lavorato almeno 78
giornate nell’anno
precedente a quello nel
quale è erogato il
contributo
Al disoccupato viene corrisposta
l’indennità per un periodo di
180 giorni. Dal
1° gennaio 2008 l’indennità
passa a 8 mesi che diventano 12
per i lavoratori che hanno
superato i 50 anni. Ai
lavoratori che sono stati
sospesi, spetta invece il
contributo per un massimo di 65
giorni.
L’indennità è pari al 40% della
retribuzione media percepita nei
3 mesi precedenti l'inizio della
disoccupazione. L'indennità è
soggetta al limite di un importo
massimo mensile lordo che per il
2008 è di € 858,58 elevato a €
1.031,93 per i lavoratori che
possono far valere una
retribuzione lorda mensile
superiore a € 1.857,48. Dal 1°
gennaio 2008 la percentuale
passa al 60% della retribuzione
per i primi sei mesi e al 50%
per il settimo mese e al 40% per
i mesi successivi.
L’indennità cessa quando
|
|
|
|
|
|