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I diritti dei lavoratori > Le dimissioni del lavoratore

 Il rapporto di lavoro si può interrompere anche per volontà del lavoratore, quando quest’ultimo rassegna le sue dimissioni. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere interrotto sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, con l’unico obbligo di dare il preavviso,come prevede l’articolo 2118 c.c.

Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza, non è richiesta l’accettazione da parte sua, essendo una dichiarazione di volontà unilaterale, libera nei motivi e irrevocabile. Un’eventuale revoca è valida solo se manifestata prima che il datore venga a conoscenza delle dimissioni o con il consenso dello stesso.

Per garantire che le dimissioni non siano state provocate dalle eventuali pressioni del datore di lavoro sono previste specifiche regole in caso di:
  1. Matrimonio. Se le dimissioni sono presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, devono essere confermate entro un mese all’Ufficio provinciale del lavoro, altrimenti sono nulle.

     

  2. Maternità. Se le dimissioni sono presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino), occorre la convalida del servizio ispettivo territoriale del ministero del lavoro.

Il periodo di preavviso consiste in un numero di giorni in cui il dipendente continua a lavorare dopo aver presentato le dimissioni; la sua durata è diversa a seconda della tipologia del contratto collettivo di riferimento, del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. In mancanza di norme specifiche al riguardo si fa normalmente ricorso agli usi o all’equità.

Se il lavoratore si dimette senza dare il preavviso, deve versare al datore di lavoro una "indennità di mancato preavviso", corrispondente all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato (art. 2118, 2° comma c.c.). Il datore di lavoro può rinunciare espressamente al preavviso, pagando l’indennità sostitutiva, sempre che il lavoratore sia favorevole a questa soluzione.
Tale periodo resta sospeso in caso di malattia, di infortunio, di ferie o di maternita', riprende a decorrere una volta che sia cessata la causa.

Le dimissioni sono invece immediate, pertanto senza necessità del periodo di preavviso: durante il periodo di prova e nel casi in cui si verifica una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" (art. 2119 c.c.), cioè il recesso per giusta causa. In tal caso al lavoratore spetta l’indennità di mancato preavviso, dato che l’interruzione del rapporto è in realtà conseguenza del comportamento del datore di lavoro.

Regole diverse per i singoli contratti:

Rapporto a tempo determinato
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato non è previsto l'istituto del preavviso ed il
recesso anticipato in questi casi obbliga la parte che recede a risarcire il danno all’altra. Salvo il caso di dimissioni per giusta causa.
Le dimissioni anticipate del lavoratore comportano pertanto il risarcimento del danno al datore di lavoro.

Contratto di formazione lavoro
Giuridicamente il contratto di formazione lavoro è considerato un contratto a termine perciò non può essere rescisso prima della sua scadenza, salvo giusta causa. Le dimissioni vanno date rispettando i termini di preavviso stabiliti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Collaborazione coordinata e continuativa
Il rapporto di lavoro parasubordinato può essere rescisso in qualunque momento dalle due parti, salvo accordi in merito finalizzati a fissare per iscritto un preavviso da rispettare per entrambe le parti.

Lavoro temporaneo
Il rapporto di lavoro interinale può assumere la forma determinata o indeterminata, quindi in caso di dimissioni segue le regole previste per le tipologie corrispondenti.

Job sharing
La disciplina del job sharing, contenuta nellacircolare ministeriale del 1998, non regola l’ipotesi di risoluzione del contratto da parte di uno solo dei contraenti, lasciando quindi libere le parti su come regolare il caso.
Tuttavia in caso di recesso dal contratto di un lavoratore si possono ipotizzare diverse soluzioni:

  1. risoluzione del contratto anche per l’altro contraente.
  2. Prosecuzione del rapporto con l’altro contraente, previa stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale con il lavoratore che resta.
  3. Infine prosecuzione del rapporto con l’altro contraente, previa individuazione di un lavoratore in sostituzione della parte recedente.

Dal 5 marzo 2008, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, che intendono dare le dimmissioni, sono obbligati ad utilizzare una procedura telematica, compilando un modulo on line sul sito lavoro.gov.it. Questa procedura deve essere svolta con l'assistenza delle Direzioni provinciali del lavoro, dei Centri per l'impiego o degli uffici comunali.

Fonte: www.intrage.it

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