Il rapporto di
lavoro si può
interrompere anche per
volontà del lavoratore,
quando quest’ultimo
rassegna le sue
dimissioni. Il
contratto di lavoro a
tempo indeterminato può
essere interrotto sia
dal datore di lavoro che
dal lavoratore, con
l’unico obbligo di dare
il preavviso,come
prevede l’articolo 2118
c.c.
Le dimissioni hanno
effetto
dal momento in cui il
datore di lavoro ne ha
conoscenza, non è
richiesta l’accettazione
da parte sua,
essendo una
dichiarazione di volontà
unilaterale,
libera nei motivi e
irrevocabile.
Un’eventuale revoca è
valida solo se
manifestata prima che il
datore venga a
conoscenza delle
dimissioni o con il
consenso dello stesso.
Per garantire che le
dimissioni non siano
state provocate dalle
eventuali pressioni del
datore di lavoro sono
previste specifiche
regole in caso di:
- Matrimonio
.
Se le dimissioni
sono presentate
dalla lavoratrice
nel periodo compreso
tra la richiesta di
pubblicazione del
matrimonio ed un
anno dopo la
celebrazione delle
nozze, devono essere
confermate entro un
mese all’Ufficio
provinciale del
lavoro, altrimenti
sono nulle.
Maternità.
Se le dimissioni
sono presentate
dalla lavoratrice
madre o dal
lavoratore padre
durante il periodo
in cui sussiste il
divieto di
licenziamento
(dall’inizio del
periodo di
gestazione fino al
compimento di un
anno di età del
bambino), occorre la
convalida del
servizio ispettivo
territoriale del
ministero del
lavoro.
Il periodo di
preavviso
consiste in un numero di
giorni in cui il
dipendente continua a
lavorare dopo aver
presentato le
dimissioni; la sua
durata è diversa a
seconda della tipologia
del contratto collettivo
di riferimento, del
livello di inquadramento
e dell’anzianità di
servizio. In mancanza di
norme specifiche al
riguardo si fa
normalmente ricorso agli
usi o all’equità.
Se il
lavoratore si dimette
senza dare il preavviso,
deve versare al datore
di lavoro una "indennità
di mancato preavviso",
corrispondente
all’importo delle
retribuzioni che
sarebbero spettate per
il periodo di preavviso
non lavorato (art. 2118,
2° comma c.c.). Il
datore di lavoro può
rinunciare espressamente
al preavviso, pagando
l’indennità sostitutiva,
sempre che il lavoratore
sia favorevole a questa
soluzione.
Tale periodo resta
sospeso in caso
di malattia, di
infortunio, di ferie o
di maternita', riprende
a decorrere una volta
che sia cessata la
causa.
Le dimissioni sono
invece immediate,
pertanto senza
necessità del
periodo di
preavviso:
durante il periodo di
prova e nel casi in cui
si verifica una "causa
che non consenta la
prosecuzione, anche
provvisoria, del
rapporto" (art. 2119 c.c.),
cioè il recesso per
giusta causa.
In tal caso al
lavoratore spetta
l’indennità di mancato
preavviso, dato che
l’interruzione del
rapporto è in realtà
conseguenza del
comportamento del datore
di lavoro.
Regole diverse per i
singoli
contratti:
Rapporto a tempo
determinato
Nei rapporti di
lavoro a tempo
determinato non è
previsto l'istituto del
preavviso ed il
recesso anticipato in
questi casi obbliga la
parte che recede a
risarcire il danno
all’altra. Salvo il caso
di dimissioni per giusta
causa.
Le dimissioni anticipate
del lavoratore
comportano pertanto il
risarcimento del danno
al datore di lavoro.
Contratto di formazione
lavoro
Giuridicamente il
contratto di formazione
lavoro è considerato un
contratto a termine
perciò non può essere
rescisso prima della sua
scadenza, salvo giusta
causa. Le dimissioni
vanno date rispettando i
termini di preavviso
stabiliti dal Contratto
collettivo nazionale di
lavoro.
Collaborazione
coordinata e
continuativa
Il rapporto di
lavoro
parasubordinato può
essere rescisso in
qualunque momento dalle
due parti, salvo accordi
in merito finalizzati a
fissare per iscritto un
preavviso da rispettare
per entrambe le parti.
Lavoro
temporaneo
Il rapporto
di lavoro interinale può
assumere la forma
determinata o
indeterminata, quindi in
caso di dimissioni segue
le regole previste per
le tipologie
corrispondenti.
Job sharing
La disciplina
del job sharing, contenuta
nellacircolare
ministeriale del 1998,
non regola l’ipotesi di
risoluzione del
contratto da parte di
uno solo dei contraenti,
lasciando quindi libere
le parti su come
regolare il caso.
Tuttavia in caso di
recesso dal contratto di
un lavoratore si possono
ipotizzare diverse
soluzioni:
- risoluzione del
contratto anche per
l’altro contraente.
- Prosecuzione del
rapporto con l’altro
contraente, previa
stipulazione di un
nuovo contratto di
lavoro subordinato,
anche a tempo
parziale con il
lavoratore che
resta.
- Infine
prosecuzione del
rapporto con l’altro
contraente, previa
individuazione di un
lavoratore in
sostituzione della
parte recedente.
Dal 5 marzo
2008, i
lavoratori con contratto
di lavoro subordinato,
di collaborazione
coordinata e
continuativa o a
progetto, che intendono
dare le dimmissioni,
sono obbligati ad
utilizzare una procedura
telematica, compilando
un modulo on
line sul sito lavoro.gov.it.
Questa procedura deve
essere svolta con
l'assistenza delle
Direzioni provinciali
del lavoro, dei Centri
per l'impiego o degli
uffici comunali.
Fonte:
www.intrage.it
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