| I diritti dei lavoratori > Congedi e permessi
per famiari con handicap
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Per i genitori ed i parenti che assistono il disabile la
legge prevede delle agevolazioni. La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di un minore con handicap in
situazione di gravità, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Questi periodi di
assenza, sono retribuiti con un'indennità giornaliera pari al
30% della retribuzione e sono computati nell'anzianità' di servizio esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. In alternativa, la
madre o il padre, hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito
sempre fino al compimento del 3° anno di vita del bambino. In caso di pluralità
di handicappati gravi nel nucleo familiare possono essere cumulati, nel mese,
più permessi .Questo è quanto prevede la legge n. 104 del 5
febbraio 1992.
In presenza di un figlio di età inferiore ai 3 anni (non handicappato) ammalato,
e di uno handicappato, e' ammessa la cumulabilità tra permessi
di cui alla legge n. 104/92 e assenze per malattia del bambino di cui alla legge
n. 1204/71.
La madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le prestazioni
economiche di maternità, può trasferire al padre il diritto ai permessi. I
giorni di permesso possono essere frazionati in "mezze giornate".
La sentenza n. 233/05 della Corte Costituzionale
stabilisce che i permessi possano essere estesi ai
fratelli non solo in caso di decesso dei genitori, ma anche se quest’ultimi
siano totalmente impossibilitati ad occuparsi del figlio
disabile perché loro stessi inabili.
Fonte:
www.intrage.it
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