| I contratti di lavoro > Somministrazione o
Staff-leasing
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Attraverso questa forma contrattuale,
che prima della riforma del 2003 era conosciuta con la
definizione di lavoro interinale,
un’impresa detta utilizzatrice
può rivolgersi ad un’altra impresa
detta somministratore, per affittare
nuove forze lavoro.
Per tutta la durata della
somministrazione, il lavoratore in affitto svolge la
propria attività nell’interesse, nonché sotto la
direzione ed il controllo dell’utilizzatore. Il
contratto di somministrazione può essere di due tipi:
a tempo indeterminato ed a
tempo determinato
- a tempo indeterminato può
essere concluso nei casi tassativamente indicati
dalla legge (ad esempio: servizi di consulenza ed
assistenza nel settore informatico,gestione di
call-center, vari casi di attività di marketing ed
analisi di mercato)
- a tempo determinato può essere
concluso a condizioni che ricorrano particolari
ragioni di caratteretecnico-produttivo ed
organizzativo-sostitutivo.
Il contratto deve essere stipulato in forma
scritta e contenere tutti gli elementi
richiesti. In mancanza di uno di questi elementi il
contratto è nullo ed i lavoratori saranno considerati a
tutti gli effetti dipendenti dell’utilizzatore.
Al lavoratore interinale si applica il contratto
collettivo nazionale dell’impresa che lo utilizza ed
egli ha il diritto di usufruire dei
servizi aziendali, sociali e assistenziali e può avere
lo stesso orario di lavoro, giornaliero e settimanale, e
lo stesso numero di ferie e di permessi degli altri
dipendenti.
E’ possibile prorogare il contratto ma bisogna attendere
la previsione della proroga da parte
dell’accordo collettivo nazionale applicato dal
somministratore.
Fonte:
www.intrage.it
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