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I contratti di lavoro > Lavoro intermittente o a chiamata

 Con la circolare del Ministero del Welfare del 3 febbraio 2005 ha preso il via il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, attraverso il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha bisogno.
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e deve essere stipulato in forma scritta. Può riguardare lo svolgimento di prestazioni discontinue o intermittenti che dovranno essere individuate dai contratti collettivi di lavoro o in assenza dal Ministero del Lavoro con apposito decreto ministeriale.

I soggetti che possono stipulare questo tipo di contratto sono: i disoccupati  con meno di 25 anni ed i lavoratori con più di 45 anni che sono stati licenziati.Durante la durata del periodo di validità del contratto il lavoratore ha diritto a due tipologie di compensi, distinguendo se svolge l’attività lavorativa o è in attesa di chiamata.

Se non lavora e garantisce la sua disponibilità ad essere chiamato ha diritto ad una indennità di disponibilità che è stabilita dai contratti collettivi e non può essere inferiore ad un minimo stabilito con decreto ministeriale.
Quando invece lavora, ha diritto al normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi, in proporzione alla prestazione effettivamente eseguita, al pari dei lavoratori che hanno le stesse mansioni.

Fonte: www.intrage.it

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