| I contratti di lavoro > Lavoro intermittente o a
chiamata
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Con la circolare del Ministero del Welfare del 3 febbraio 2005
ha preso il via il contratto di lavoro intermittente o a
chiamata, attraverso il quale un lavoratore si pone a disposizione di un
datore di lavoro che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha
bisogno.
Il contratto può essere a tempo determinato o
indeterminato e deve essere stipulato in forma scritta. Può
riguardare lo svolgimento di prestazioni discontinue o intermittenti che
dovranno essere individuate dai contratti collettivi di lavoro o in assenza dal
Ministero del Lavoro con apposito decreto ministeriale.
I soggetti che possono stipulare questo tipo di contratto sono: i
disoccupati con meno di 25 anni ed i lavoratori con più di 45
anni che sono stati licenziati.Durante la durata del periodo di
validità del contratto il lavoratore ha diritto a due tipologie di compensi,
distinguendo se svolge l’attività lavorativa o è in attesa di chiamata.
Se non lavora e garantisce la sua disponibilità ad essere
chiamato ha diritto ad una indennità di disponibilità che è
stabilita dai contratti collettivi e non può essere inferiore ad un minimo
stabilito con decreto ministeriale.
Quando invece lavora, ha diritto al normale trattamento
economico previsto dai contratti collettivi, in proporzione alla
prestazione effettivamente eseguita, al pari dei lavoratori che hanno le stesse
mansioni.
Fonte:
www.intrage.it
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