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Master in gestione Risorse Umane (HR) - Ed. 2012 - Gruppo Major Bit
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| Lo stage > Soggetti e durata
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Il soggetto che si mette alla prova
attraverso lo svolgimento dello stage,
può usufruire dell’insegnamento che gli verrà dato per
una durata variabile. L’art. 7 del decreto ministeriale
142/1998, infatti, dispone la durata
del tirocinio a seconda del livello dello studente;
vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti
fruitori e la durata massima
del loro stage:
- studenti della scuola secondaria per una durata
massima di 4 mesi;
- studenti che frequentano attività formative post
diploma o post laurea per una durata massima di 6 mesi;
- allievi degli Istituti professionali di Stato per una
durata massima di 6 mesi;
- lavoratori inoccupati (o occupati a tempo parziale
fino ad un massimo di 20 ore) e disoccupati per una
durata massima di 6 mesi;
- studenti universitari e laureati da non più di 18
mesi, per una durata massima di 12 mesi;
- studenti che frequentano dottorati di ricerca, per una
durata massima di 12 mesi;
- studenti che frequentano scuole di specializzazione,
anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi, per
una durata massima di 12 mesi;
- persone svantaggiate (invalidi civili, psichici e
sensoriali), per una durata massima di 24 mesi.
In alcuni casi il tirocinio può essere
interrotto; durante questa pausa naturalmente lo stage è
sospeso e riprenderà poi a decorrere una volta che la
situazione sarà risolta. Tali interruzioni e riprese
dello stage dovranno essere comunicate obbligatoriamente
agli organi preposti al controllo del regolare
svolgimento del tirocinio. Le cause di
interruzione possono essere determinate da:
- svolgimento del servizio militare o
civile
- astensione obbligatoria per maternita'.
Sia lo stagista che l’azienda possono
interrompere in ogni momento questa esperienza, senza
nessun vincolo. Non è infatti previsto l’obbligo del
preavviso, ma è obbligatoria la comunicazione di
avvenuta conclusione dello stage all’ente promotore.
Fonte:
www.intrage.it
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