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Master in gestione Risorse Umane (HR) - Ed. 2012 - Gruppo Major Bit
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| Lo stage > Chi promuove l'iniziativa
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Solo specifiche tipologie di enti
possono promuovere uno stage, mentre tutti gli altri
soggetti per farlo devono ricorrere all'aiuto di un
ente promotore che stipula la
convenzione.
Enti promotori sono:
- agenzie regionali per l'impiego.
- strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni.
- università e istituti di istruzione universitaria.
- provveditorati agli studi.
- scuole statali e non, che rilascino titoli di studio
con valore legale.
- centri pubblici di formazione e/o orientamento.
- centri a partecipazione pubblica (per esempio centri
organizzatori di corsi FSE).
- comunità terapeutiche e cooperative sociali.
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti
da enti pubblici delegati dalle Regioni.
- istituzioni formative private non aventi scopo di
lucro autorizzate dalle Regioni.
Solo questi enti possono promuovere gli
stage, perché si tratta di un momento importante nella
vita formativa dello stagista, per la prima volta
impegnato in una esperienza lavorativa. Questi enti
determinati e non altri, devono infatti gestire e
garantire il corretto svolgimento dello stage,
attraverso la predisposizione della convenzione,
del progetto formativo, della
copertura assicurativa e di tutte le pratiche
necessarie affinché il tirocinio sia utile e in linea
con le normative.
Gli enti promotori nello specifico,
oltre a predisporre e stipulare la convenzione
di stage (DM 142/1998, art. 4, cap. 2), devono
innanzitutto avviare il progetto formativo e di
orientamento (DM 14271998, art. 4, cap. 2),
comunicare alle Regioni, all’ispettorato del lavoro e
alle rappresentanze sindacali l’istituzione del
tirocinio.
Affinché al tirocinante venga garantito lo stesso
trattamento previdenziale riservato ai lavoratori,
l’ente stipulante deve assicurare, presso l’Inail,
gli stagisti contro gli infortuni sul lavoro e presso
una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile
verso terzi. Per le strutture pubbliche di collocamento
invece spetta al datore di lavoro il pagamento delle
assicurazioni (DM 142/1998, art. 3, cap. 1).
L'assicurazione è pari al 9 per mille
della retribuzione minima giornaliera.
Fonte:
www.intrage.it
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