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Ispoa.it 03 Giugno 2009
In Unico gli incentivi alla produttività
Approda nel modello Unico 2009 la detassazione sugli straordinari e sulle somme finalizzata a incrementare la produttività. Per rettificare la tassazione applicata nel corso del 2008, infatti, sono stati inseriti i righi RC4 e RC5. I righi, così come precisato dalle istruzioni, devono essere compilati solo dai contribuenti che devono rettificare l’assoggettamento a imposta degli emolumenti percepiti nel corso del 2008. Questa parte del modello Unico 2009 può, inoltre, essere utilizzata per correggere o integrare un modello 730/2009 già presentato. E’ opportuno ricordare che le rettifiche che possono essere eseguite in Unico 2009 sono di due tipi: obbligatorie e facoltative. Nella prima fattispecie rientrano le variazioni che si rendono necessarie a causa dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Tra le correzioni facoltative rientrano, invece, il ripristino della tassazione al 10% ovvero l’opzione per la tassazione ordinaria se più favorevole. E’ possibile, comunque, correggere errori commessi l’anno scorso di cui ci si rende conto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Giuseppe Maccarone, Unico accoglie gli straordinari, in Il Sole 24 Ore, 03/06/2009, pag. 31
55% con più vincoli per le imprese
Spetta anche ai titolari di reddito d’impresa la detrazione del 55% a fronte delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, ma rispetto alle persone fisiche non imprenditrici sono diverse le modalità per conseguire l’agevolazione. Le imprese, a differenza dei privati, non devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, peraltro, per le imprese il pagamento non assume rilevanza ai fini della detrazione poiché diviene rilevante per i beni mobili acquistati il momento della consegna, mentre per i servizi commissionati vale il momento di ultimazione della prestazione. La detrazione del 55%, per le società di capitali viene portata in diminuzione della imposte di esercizio. Rappresentando una detrazione. Pertanto essa non genera un provento ma un minore onere fiscale che la società porterà direttamente in diminuzione nella voce E22 del conto economico. Alle imprese si sono rivolte le due risoluzioni 303/E e 340/E del 2008 con le quali l’Agenzia ha, rispettivamente, negato l’agevolazione alle società che effettuano gli interventi di riqualificazione energetica sui beni merce e risposto negativamente al caso dei lavori eseguiti su immobili destinati alla locazione abitativa.
G. Gavelli – G.P.Tosoni, Vincoli più restrittivi per il 55% alle imprese, in Il Sole 24 Ore, 03/06/2009, pag. 31
da Italia Oggi
Ancora un mese per la richiesta di rimborso Iva
Fissato al 30 giugno il termine per la richiesta di rimborso Iva. Si tratta in pratica dell’ultimo appuntamento estivo per il rimborso dell’Iva ai soggetti non residenti in Italia. Dal prossimo anno il termine slitterà a fine settembre e cambieranno anche le modalità di inoltro. Le disposizioni in materia sono dettate dall’art. 38-ter del dpr 633/72 e dal dm 20 maggio 1982, che recepiscono la normativa contenuta nell’ottava e nella tredicesima direttiva. Si precisa che la richiesta di rimborso va redatta sull’apposito modelli approvato in sede internet comunitaria e prelevabile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il modello può essere stampato in qualsiasi lingua ufficiale dei paesi membri, ma deve essere compilato nella lingua dello stato al quale viene chiesto il rimborso. Anche gli operatori esteri devono presentare la richiesta al Centro operativo di Pescara, allegando al modello l’originale dei documenti di acquisto per le quali viene richiesto il rimborso dell’Iva e un’attestazione rilasciata dal proprio stato di residenza, comprovante la qualifica di soggetto d’imposta. Attestazione valida per un anno dalla data del rilascio.
Franco Ricca, Non residenti, appuntamento Iva, in Italia Oggi, 3/06/2009, pag. 27
Nessuna approssimazione per Iva e costi
Con la sentenza n. 12168 depositata dalla Suprema corte di cassazione il 26 maggio 2009, i giudici supremi, si sono espressi in materia di emissione di fatture e del relativo storno nella nota. In sintesi, Iva e costi senza approssimazione. La detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto si fonda su solidi presupposti di diritto o di fatto. Proprio per questo motivo l’insussistenza di un danno erariale, a seguito dell’accertata emissione di fatture inesistenti tra società appartenenti allo stesso gruppo, non è ammissibile come giustificazione di un rilievo fiscale. Lo stesso discorso, seppur in ambiti diametralmente opposti, può essere riferito alle spese sostenute da un’impresa per il vitto dei propri dipendenti. In tal caso, infatti, gli esborsi devono qualificarsi come inerenti e non solo come semplicemente riferibili alla sfera aziendale.
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