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Visualizza articolo: Il nuovo contratto collettivo del credito

Ispoa.it 31 Gennaio 2012

Nella consapevolezza del difficile momento attraversato dal comparto, le parti sociali ha raggiunto il 19 gennaio un accordo equilibrato che si propone di rendere compatibile la politica salariale con il sostegno dell¿occupazione e con le esigenze di recupero della produttività aziendale.

L’accordo raggiunto il 19 gennaio, tra ABI e organizzazioni sindacali del credito (Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca), rinnova fino al 30 giugno 2014 il c.c.n.l. 8 dicembre 2007 per i dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, scaduto il 31 dicembre 2010.

In un contesto di eccezionale difficoltà economica, le parti hanno definito un contratto che presenta molti aspetti innovativi con l’obiettivo di rendere compatibile la politica salariale con il sostegno dell’occupazione e con le esigenze di recupero della produttività aziendale.

Punti nodali del rinnovo sono la valorizzazione della solidarietà generazionale con la creazione del fondo a sostegno dell’occupazione, il miglioramento del servizio alla clientela con il notevole ampliamento del nastro giornaliero di sportello, il consolidamento dell’area contrattuale con la creazione di condizioni favorevoli al rientro di attività esternalizzate. La parte economica risente delle condizioni generali e, pur garantendo incrementi dei minimi allineati all’inflazione, ne esclude i riflessi su altri istituti per tutta la durata del contratto e non prevede riconoscimenti economici per il periodo di carenza contrattuale.

Fondo per il sostegno dell’occupazione

Il fondo, finanziato dai lavoratori e gestito tramite l’ente bilaterale nazionale Enbicredito, ha l’obiettivo di garantire una riduzione del costo del lavoro a beneficio delle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato. A questo scopo, nel periodo 2012 - 2016, i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato alimentano il fondo rinunciando ad una quota di retribuzione giornaliera costituita:

- per le aree professionali, dal corrispettivo dei permessi accantonati di banca ore (7 ore e 30 minuti da detrarre dalle 23 ore annuali di cui all’art. 94);

- per i quadri direttivi, dal corrispettivo di una giornata di ex festività.

Una lettera dell’ABI inviata alle imprese associate evidenzia l’opportunità di invitare i top manager a contribuire al fondo con un apporto del 4% della loro retribuzione fissa.

Con le risorse raccolte, il fondo eroga alle aziende a fronte di ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato (compresi i contratti di apprendistato) un contributo pari a 2.500 euro/anno per la durata di tre anni. Gli interventi del fondo sono destinati a lavoratori rientranti nelle seguenti categorie:

- giovani disoccupati fino a 32 anni di età;

- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età;

- lavoratori in cassa integrazione e lavoratori in mobilità;

- donne nelle aree geografiche svantaggiate, come definite dalla normativa sui contratti di inserimento (art. 54, c. 1, lett. e, D.Lgs. n. 276/2003).

Il contributo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (come contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione) ed ai lavoratori interessati da riduzioni di orario individuali volontarie volte a favorire l’occupazione stabile di giovani (“contratti di solidarietà espansivi” con durata massima di 48 mesi, previsti al punto 5 dell’accordo quadro 8 luglio 2011). Nella prima ipotesi il contributo viene erogato all’azienda, nella seconda l’importo concorre alla copertura della retribuzione non percepita a seguito della riduzione della prestazione richiesta.

Orario di lavoro

L’accordo consente alle aziende di fissare l’orario di sportello tra le ore 8 e le ore 20 (in precedenza l’orario di sportello era stabilito in 40 ore “disponibili per l’impresa” nel corso della settimana), con possibilità di anticipazione alle ore 7 dell’orario iniziale e prolungamento al termine fino alle ore 22. Per quanto riguarda l’intervallo 8-20 le aziende procedono unilateralmente, dopo aver informato gli organismi sindacali aziendali. Per la fascia 7-8 e 20-22 è richiesto un confronto “negoziale” con il sindacato.

Resta fermo l’orario individuale di lavoro (37 ore e mezza settimanali) e restano ferme le preesistenti deroghe per le succursali operanti presso centri commerciali, mercati e complessi industriali, manifestazioni temporanee, sportelli cambio, posti di confine, stazioni e aeroporti.

Area contrattuale

Diventano operativi con l’accordo di gennaio i “contratti complementari”, già ipotizzati in via di principio dal previgente c.c.n.l., per incentivare la permanenza, nell’ambito del perimetro del contratto collettivo del credito, delle attività o fasi lavorative esternalizzabili ed il rientro di quelle appaltate. Questi contratti troveranno applicazione per le attività complementari e/o accessorie, come: trattamento delle banconote, della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori; attività di supporto per self-banking, POS; gestione di archivi, magazzini, economato; servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza. La nuova regolamentazione comporta l’applicazione, nei confronti del personale assunto a decorrere dal 20 gennaio 2012, di condizioni che consentano alle aziende di sostenere costi competitivi con il mercato di riferimento: orario di lavoro di 40 ore settimanali; inquadramento riferito ad una specifica declaratoria; tabella retributiva ridotta del 20%.

Trattamento economico

L’aumento contrattuale è suddiviso in tre tranche (46 euro da giugno 2012, 47 euro da giugno 2013, 77 euro da giugno 2014) per complessivi 170 euro a regime per la figura baricentrica (3a area – quarto livello). Gli incrementi sono corrisposti a titolo di elemento distinto della retribuzione e non vengono quindi computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del trattamento di fine rapporto e di ogni altro trattamento aziendale. L’EDR verrà conglobato nei minimi dal 1° luglio 2014.

I costi del rinnovo sono limitati anche dalle clausole che prevedono:

- di considerare nutro il periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2014, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e dell’importo per ex ristrutturazione tabellare;

- di calcolare il trattamento di fine rapporto, nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2014, esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità e importo per ex ristrutturazione tabellare.

Viene istituito un nuovo livello retributivo di inserimento professionale per i lavoratori che saranno assunti dal 1° febbraio 2012 nella 3a area professionale (primo livello) con contratto a tempo indeterminato (anche con contratto di apprendistato).

A favore dei dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi, oltre a quanto spettante per contratto collettivo di categoria, è stato infine istituito un elemento di garanzia retributiva in misura pari a 258 euro/anno.

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