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Visualizza articolo: Licenziamenti collettivi invalidi se la comunicazione datoriale non e' completa

Ispoa.it - 02 Dicembre 2011

La S.C. precisa le condizioni di legittimita' della procedura relativa ai licenziamenti collettivi ed alla mobilita', con particolare riferimento alla corretta comunicazione datoriale secondo le prescrizioni dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991.

La S.C. afferma che la legittimità della procedura relativa ai licenziamenti collettivi ed alla mobilità postula una corretta comunicazione datoriale secondo le prescrizioni dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991, ma conferma la sentenza di merito che nel caso aveva ritenuto corretta la procedura seguita dal datore di lavoro.

Tra gli altri principi, la sentenza afferma che la mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dal citato art. 4 determina, insanabilmente, l'inefficacia dei successivi licenziamenti ed il lavoratore è legittimato a far valere l'incompletezza della comunicazione ed il conseguente vizio del licenziamento, e ciò anche se sia stato poi stipulato l’accordo di mobilità. In precedenza, nello stesso senso, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5034 del 2/3/2009, che ha affermato che, in tema di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è volta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore potenzialmente destinato ad essere ad essere estromesso dall'azienda.

Ne consegue che la mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dal citato art. 4 determina, insanabilmente, l'inefficacia dei successivi licenziamenti ed il lavoratore è legittimato a far valere l'incompletezza della comunicazione ed il conseguente vizio del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente la comunicazione effettuata dal datore di lavoro, in quanto priva di indicazione dei singoli profili professionali in esubero, dei reparti di appartenenza e delle mansioni concretamente interessate dalla procedura di ridimensionamento in collegamento con le ragioni della crisi, nonché di indicazione puntuale delle modalità con cui erano stati applicati i criteri di scelta, non essendo per converso sufficiente il richiamo al mero criterio della prossimità dei lavoratori alla pensione).

Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 15479 del 11/07/07, in tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall'azienda.

La mancata indicazione nella comuncazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dall'art. 4 comma 3 della legge n. 223 del 1991 invalida la procedura e determina l'inefficacia dei licenziamenti; tale vizio non è ex se sanato dalla successiva stipulazione di accordo sindacale di riduzione del personale e dalle indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare, ed il giudice dell'impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve comunque verificare - con valutazione di merito a lui devoluta e non censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria - l'adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura (nella specie, relativamente alla riduzione del personale delle Poste, la corte d'appello aveva ritenuto carente o comunque inadeguata l'indicazione nella comunicazione preventiva alle r.s.a della "collocazione aziendale" e dei "profili professionali" del personale eccedente, ritenendo in particolare l'insufficienza del richiamo alle aree contrattuali, in quanto esse raggruppano professionalità estremamente varie ed eterogenee; la S.C. ha confermato la pronuncia affermano il principio di cui in epigrafe).

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