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Visualizza articolo: Servizi di Igiene Ambientale, l'avvicendamento di imprese nella gestione di appalti

Ispoa.it 29 Novembre 2011

Domanda
In caso di gara per Servizi di Igiene Ambientale l'obbligo per l'aggiudicatario di assumere il personale della ditta uscente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, comporta anche l'obbligo di rispettare il tipo di contratto in corso, per cui se i lavoratori da assorbire sono assunti a tempo pieno non è possibile proporre nel progetto offerta la loro assunzione part-time?




RispostaGianluca PescollaIl tema dell'avvicendamento di imprese nella gestione di appalti per l'espletamento dei Servizi di Igiene Ambientale viene compiutamente disciplinato dall'art. 6 del C.C.N.L. di settore.
Ivi si legge testualmente come: "L'impresa subentrante assume "ex novo", senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 59, lettera c), del vigente C.C.N.L. - addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto".
La possibilità di assumere il personale in forza alla vecchia gestione prevedendo una diversa tipologia contrattuale, ovvero prevedendo un mutamento delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa segnatamente all'orario di lavoro, quindi in concreto attuando una trasformazione da contratto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale appare di dubbia fattibilità.
Occorre infatti verificare se il nuovo appalto risulta sostanzialmente differente o meno da quello precedentemente in atto in quanto a termini, modalità e prestazioni contrattuali.
Nella prima ipotesi, visto l'oggettivo mutamento delle condizioni di fornitura apparirebbe anche plausibile una trasformazione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dovuta alle mutate esigenze tecnico-organizzative di esecuzione di un appalto sostanzialmente diverso da quello per cui i lavoratori erano assunti con l'azienda cessante.
Nel secondo caso, ovvero qualora ci siano le medesime condizioni di fornitura applicate già dalla ditta cessante, appare sicuramente improponibile un mutamento dei contratti di lavoro in fase di assunzione "ex novo", in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 e dal successivo art. 10 del C.C.N.L. di settore.
Quest'ultimo prevede infatti come: "La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio".
Pertanto una volta assunti i lavoratori a tempo pieno, così come provenienti dall'azienda cessante, sarà nel caso possibile avviare tali consultazioni tese alla modifica dell'orario di lavoro, con la possibilità in capo agli stessi lavoratori di opporre validamente un rifiuto insindacabile.

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