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Visualizza articolo: Premi produttività 2011, detax solo dopo la stipula dell’accordo collettivo

Ispoa.it 12 Maggio 2011

Le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E/2011 diffusa ieri: la detassazione dei premi di produttività non trova applicazione per le somme erogate quest’anno dal datore di lavoro, prima di aver stipulato l’accordo o contratto collettivo, anche se nel patto è prevista la retroattività al 1° gennaio e gli importi si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011.

La produttività che scaturisce da un’intesa collettiva – si legge nel documento di prassi - opera sempre per il futuro, non potendo l’autonomia collettiva disporre della materia fiscale. Una soluzione di diverso tipo finirebbe peraltro per consentire alle parti sociali di aggirare il precetto normativo collegando la detassazione alle previsioni dei contratti collettivi nazionali e non invece ai contratti aziendali o territoriali come vuole ora la norma di legge per il 2011.

La tassazione agevolata al 10%, infatti, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato “in attuazione” di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a incrementare la produttività del lavoro. Ne deriva che il datore di lavoro può applicare l’imposta sostitutiva agli importi erogati a partire dalla data in cui è stipulato l’accordo o contratto collettivo territoriale e aziendale, quindi, per tradurre in atto il dettato dello stesso accordo.

Niente sanzioni per chi rimedia entro il 1° agosto 2011

La circolare chiarisce, infine, il regime sanzionatorio applicabile in caso di errori: considerate le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione delle somme in parola, ai sostituti d’imposta - i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati - non devono essere applicate le sanzioni.

La disapplicazione delle sanzioni è però subordinata alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi entro il 1° agosto 2011.

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