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Roma, (Labitalia) 27 Aprile 2011
- L'indicazione che Federmeccanica starebbe dando alle imprese associate "si pone esattamente nella logica della sentenza di Modena. Ai lavoratori che rifiutano il nuovo contratto collettivo del 2009, si riconosce la perdurante applicabilità di quello del 2008, fino alla sua scadenza al 31 dicembre 2011, ma si chiede anche la restituzione degli aumenti retributivi percepiti in applicazione del contratto rifiutato". Così il giuslavorista e senatore del Pd, Pietro Ichino, commenta, in un'intervista a LABITALIA, la possibilità che Federmeccanica dia indicazione alle imprese associate di chiedere indietro ai lavoratori iscritti alla Fiom gli aumenti in busta paga assegnati in base al rinnovo del contratto del 2009, che le tute blu non hanno riconosciuto, contro il quale hanno fatto ricorso e sul quale nei giorni scorsi si è espresso il tribunale di Modena.
"Qui va messa in conto tuttavia -continua Ichino- un'altra possibile complicazione: i lavoratori che rifiutano il contratto collettivo del 2009 potrebbero sostenere, un po' paradossalmente, che l'aumento retributivo disposto da questo contratto inefficace nei loro confronti sia comunque dovuto, a norma dell’articolo 36 della Costituzione, sotto il profilo della 'giusta retribuzione'".
Ma quale probabilità avrebbe questa rivendicazione retributiva dei lavoratori di essere accolta dai giudici? Secondo Ichino, "sarebbe una tesi molto opinabile: in sostanza, il lavoratore chiederebbe al giudice di considerare come parametro per la determinazione della 'giusta retribuzione' dovuta a norma dell'articolo 36 della Costituzione proprio quel contratto collettivo di cui egli rinnega l'efficacia nei propri confronti".
"Questa tesi -assicura- avrebbe più probabilità di essere disattesa dai giudici del lavoro che di essere accolta. Ma qualche giudice disposto ad accoglierla probabilmente lo si troverebbe. E anche questa considerazione contribuisce a sottolineare la necessità urgente di norme semplici e chiare -rimarca il giuslavorista- in materia di rappresentanza sindacale ed efficacia della contrattazione collettiva".
E Ichino commenta anche la sentenza del tribunale emiliano che ha accolto i ricorsi presentati dalla Fiom per sette aziende. "Per il Tribunale di Modena -spiega Ichino- anche il contratto del 2009 è valido; ma esso non può essere imposto ai dissenzienti. Più precisamente, il contratto stipulato senza la Fiom-Cgil nel 2009 è valido ed efficace per gli iscritti ai sindacati stipulanti e per i non iscritti che vi prestano il loro consenso; esso non può, invece, applicarsi agli iscritti alla Fiom e ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato che preferiscano 'tenersi' il contratto del 2008 fino alla sua scadenza. Sul piano giuridico -sottolinea- la sentenza è ineccepibile".
Ma la sentenza "sul piano pratico pone in evidenza i pasticci cui dà luogo il protrarsi ultrasessantennale del regime di 'diritto sindacale transitorio', conseguente alla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione". Per questo motivo, secondo il giuslavorista, "è molto urgente che si provveda a dettare le regole essenziali in materia di rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva, che consentano di dirimere in modo chiaro e semplice il contrasto tra sindacati, quando questo è insanabile".
E a quanti ipotizzano che l'esclusione dei dissenzienti dal godimento dell'aumento disposto dal contratto del 2009 possa configurare una discriminazione antisindacale, Ichino risponde: "Su questo punto dissento nettamente: dieci anni fa ho affrontato proprio questa questione in uno scritto nel quale mi sono proposto di mostrare che proprio il principio di libertà sindacale può imporre all'impresa di applicare un contratto collettivo invece di un altro, per effetto della scelta sindacale compiuta dal lavoratore. E osservavo -sottolinea- che una differenziazione del trattamento nascente da una libera scelta del lavoratore non può evidentemente essere qualificata come discriminazione ai suoi danni".
D'altra parte, "come anche la sentenza del Tribunale di Modena pone in evidenza -spiega ancora Ichino- il contratto collettivo del 2008, insieme al minor livello retributivo rispetto a quello del 2009, presenta alcuni aspetti di maggior protezione". "Il contratto -conclude il giuslavorista- va applicato nella sua interezza, se non si vuole alterare l'equilibrio negoziale. Non si può consentire né al datore né al prestatore di lavoro di cogliere fior da fiore prendendo da un contratto collettivo quel che fa più comodo e scartandone quel che fa meno comodo".
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