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giornale alessandria 27 Aprile 2011
Il trattamento di fine rapporto (Tfr), chiamato anche liquidazione o buonuscita, è quella parte della retribuzione del lavoro subordinato che viene erogata quando il rapporto di lavoro finisce.
Il Trattamento di fine rapporto si accumula e matura nel corso di tutta la vita lavorativa. Il singolo lavoratore deve scegliere tra due opzioni:
• lasciare il Tfr in azienda, man mano che viene maturato, per poi riscuoterlo alla cessazione del rapporto di lavoro;
• destinare il Tfr ad un fondo pensione, per tramutare in pensione la somma accumulata, grazie alla previdenza complementare.
Se si lavora in un’azienda con meno di 50 dipendenti, il Tfr continua a essere accantonato presso il datore di lavoro, se ,invece, si lavora in un’azienda con più di 50 dipendenti, il datore di lavoro è obbligato a versare il Tfr al fondo della Tesoreria di Stato gestito dall’Inps. In entrambi i casi, il lavoratore deve rivolgersi sempre al proprio datore di lavoro: è infatti quest’ultimo che provvede ad erogare le anticipazioni e la liquidazione del Tfr. Un lavoratore, che ha firmato un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ai sei mesi, non è obbligato a scegliere la destinazione del Tfr, perché questo viene restituito (liquidato) dal datore di lavoro nel momento in cui finisce il contratto.
Al momento di andare in pensione, i lavoratori che hanno scelto di lasciare il Tfr in azienda ricevono la liquidazione di quanto maturato, secondo quanto stabilito dall’articolo 2120 del Codice Civile. I lavoratori che hanno fatto confluire il Tfr in un fondo di previdenza complementare, alla maturazione dei requisiti per andare in pensione, ricevono invece la rendita maturata nel corso degli anni.
Per legge, almeno il 50 per cento di quanto maturato deve essere erogato in questa forma.
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