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Visualizza articolo: Il Tfr è garantito anche se non c'è fallimento

Il Sole 24 Ore 02 Aprile 2011

Il Fondo di garanzia dell'Inps è tenuto al pagamento del Tfr anche in assenza di fallimento del datore di lavoro. Lo prevede la Cassazione nella sentenza 7585, depositata ieri.
Una lavoratrice non ottiene il pagamento del Tfr maturato da parte del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Agisce in via esecutiva nei suoi confronti, senza successo. In un secondo momento deposita istanza di fallimento dello stesso datore di lavoro che è rigettata per «esiguità del credito». Decide dunque di domandare il pagamento del proprio credito al Fondo di garanzia istituito presso l'Inps (articolo 2 della legge 297/82). La richiesta viene respinta. La lavoratrice si rivolge al giudice del lavoro che, considerata l'assenza di una dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, rigetta il ricorso.

In appello la decisione viene modificata. Su ricorso dell'Inps, la controversia approda davanti alla Cassazione che con la sentenza 7585 decide a favore della lavoratrice. Secondo la Suprema corte, il fine del fondo di garanzia è di «sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto». Lo stato di insolvenza deve trovare conferma nella sottoposizione dell'imprenditore a fallimento o a procedura concorsuale (presupposto sul quale l'istituto di previdenza ha impugnato la sentenza d'appello).


documentiCassazione- sentenza 7585 – 1 aprile 2011

La legge 297/82, ricorda la Corte, prevede l'operatività del fondo anche in ipotesi in cui «il datore di lavoro» non sia «soggetto» alle disposizioni della «legge fallimentare»: il comma 5 dell'articolo 2, infatti, dispone che «qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del Rd 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».


Analizzando la legge 297/82 alla luce sia della direttiva Ce 987/1980 sia del comma 5, la Cassazione - già nel 2007 (sentenza 7466) - aveva esteso la garanzia del fondo anche a tutte le ipotesi in cui non può essere concretamente pronunciato il fallimento del datore, a condizione, che «il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata». Con la pronuncia di ieri la Corte ha ricordato che «l'espressione "non soggetto alle disposizioni del Rd n. 267 del 1942" va … interpretata nel senso che l'azione della citata legge n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo». Un'interpretazione che punta alla tutela «dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali».

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