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Ispoa.it 07 Marzo 2011
La Corte di Giustizia ha stabilito l’applicazione della procedura per i licenziamenti collettivi anche ai casi di cessazione delle attività di Ente sciolto o liquidato per insolvenza a seguito di decisione giurisdizionale. Per la Corte di Giustizia UE la procedura per i licenziamenti collettivi prevista dalla Direttiva 98/59/CE , compreso l’obbligo di informazione e consultazione, va applicata anche in caso di scioglimento e liquidazione giudiziaria per insolvenza ed anche qualora la normativa nazionale, nel caso di tale cessazione, preveda la risoluzione con effetto immediato dei contratti di lavoro dei dipendenti, come in Lussemburgo.
In effetti, fa notare la Corte di Giustizia, la Direttiva n. 75/129/CEE escludeva la sua applicazione ai lavoratori colpiti da cessazione dell’attività dell’ente, qualora la stessa derivasse da una decisione giurisdizionale ma la direttiva 92/56/CEE ha soppresso tale previsione della direttiva 75/129/CEE.
D’altra parte la Corte aveva avuto modo già in altre occasioni di chiarire che, successivamente a detta modifica della dir. 75/129/CEE, anche qualora la cessazione dell’ente derivasse da una decisione giurisdizionale, il datore di lavoro aveva comunque l’obbligo di informare e consultare i lavoratori. In definitiva, concludono i Giudici della Corte, poiché la Direttiva 98/59/CE non prevede in materia alcuna modifica alle disposizioni della Dir. 75/129/CEE, come modificata dalla dir. 92/56/CEE, rimane l’obbligo di applicare tutte le procedure per i licenziamenti collettivi, compreso gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori che debbono essere eseguiti dalla direzione dell’Ente o dal suo liquidatore.
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