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Visualizza articolo: Quando e come si configura il passaggio degli operai dalla II alla III categoria?

Ispoa.it 04 Marzo 2011

Un lavoratore è stato assunto al II livello setacciatore del ccnl Metalmeccanica - Pmi. Sommando più contratti a termine e l'attuale contratto a tempo indeterminato si arriva a 42 mesi complessivamente lavorati in azienda. Gli spetta il passaggio alla III categoria anche se non è in possesso di titoli di studio/scuole professionali?


RispostaPietro Zarattini
Il c.c.n.l. per le aziende metalmeccaniche aderenti ad Unionmeccanica prevede diversi percorsi per il passaggio degli operai alla terza categoria, dopo periodi di permanenza nella seconda categoria variabili in funzione dei requisiti necessari.
Il titolo di studio è richiesto solo per i lavoratori "senza specifica pratica del lavoro provenienti da scuole professionali". In altri casi particolari (lavoratori inseriti come allievi in figure professionali con sviluppo in più categorie superiori, lavoratori inseriti in figure professionali articolate) l'assegnazione alla terza categoria è legata all'accertamento della capacità del lavoratore di svolgere funzioni di livello superiore attraverso un periodo di sperimentazione.
Con una formulazione di portata più ampia (cui sembrerebbe riconducibile anche il caso di cui al quesito) il contratto collettivo dispone infine il passaggio dalla seconda alla terza categoria, attraverso una procedura articolata su più fasi, per tutti i lavoratori connessi al ciclo produttivo, il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione.
Questi i passaggi procedurali contemplati dalla formulazione appena citata:
- dopo 36 mesi di permanenza in seconda categoria, accertamento di idoneità al passaggio mediante la sperimentazione per almeno un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore;
- decorso il periodo suddetto, verifica per accertare gli impedimenti frapposti allo sviluppo professionale e per definire i modi con i quali ovviare a detti impedimenti;
- dopo 12 mesi da tale verifica, passaggio alla terza categoria con esclusione dei casi in cui gli impedimenti allo sviluppo professionale dovessero attribuirsi alla mancata utilizzazione da parte del lavoratore degli strumenti eventualmente messi in atto dall'azienda.
L'arco massimo previsto per il passaggio alla categoria superiore è quindi pari, in questa ipotesi, a 49 mesi.

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