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Visualizza articolo: Festa dell'Unità d'Italia: ecco come gestire i salari

I-dome.com 21 Febbraio 2011

Il 150° anniversario dell'unità d'Italia sarà festa solo per Il 17 marzo 2011, a seguito del decreto del Consiglio dei Ministri, pur fortemente avversato da alcuni ministri. Scuole e uffici resteranno dunque chiusi. Alla giornata si applicheranno le regole stabilite per le altre festività dalla legge 260/49. Il decreto legge, per evitare nuovi costi, ha anche previsto che il giorno di riposo sostituisca la festività soppressa del 4 novembre, una festività infrasettimanale che, durante l'austerity, la legge 54 del 1977 spostò alla prima domenica del mese. Al 4 novembre, da allora, si applicano le disposizioni previste per le festività che cadono di domenica. Questo comporta che i lavoratori abbiano diritto ad un giorno di retribuzione ulteriore (in aggiunta al normale stipendio mensile) che deriva dalla mancata possibilità di usufruirne. Così si esprime il DL che ha specificato che per il solo 2011 «gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per il 4 novembre, si applicano […] alla nuova festa nazionale».


I lavoratori, dunque, nel prossimo mese di novembre 2011 non riceveranno, nella busta paga, il pagamento di una giornata in aggiunta alla normale retribuzione, ma per compensare faranno festa il 17 marzo. E’ ovvio, inoltre, che gli effetti del 17 saranno anche uno stop alla produzione (che non si verifica invece per la festività cadente di domenica) e che potrà andare da un minimo di un giorno ad un massimo di 4 in considerazione del fatto che il 17 marzo cadrà di giovedì dunque molti potrebbero decidere per il "ponte lungo", inserendovi un giorno di ferie o di riposo.


Vediamo in particolare come sono distribuiti i profili di lavoro più comuni:
Coloro che sono retribuiti in misura fissa, riceveranno sempre lo stesso stipendio;
Chi viene retribuito sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate, avrà diritto - per la festività - alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di tutti gli altri elementi accessori, in misura pari ad 1/6 dell'orario settimanale di lavoro.


Per le attività per cui lo stop non è possibile, la loro attività, in genere di tipo normale, sarà considerata prestazione lavorativa festiva, ciò obbligherà il datore di lavoro a erogare le maggiorazioni previste contrattualmente. Se, poi, il lavoratore - in quella giornata - effettuerà anche straordinario, il costo aumenterà ulteriormente.
Rispetto all’organizzazione delle buste paga, il 17 marzo dovrà essere inserito nell'elenco delle festività memorizzate nella procedura paghe, di modo che esso sia opportunamente trattato sia ai fini retributivi, sia ai fini della corretta stampa nella sezione presenze del libro unico del lavoro.

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