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Visualizza articolo: Contratto di formazione e lavoro, si' al computo nell'anzianita' complessiva

Ispoa.it 15 Ottobre 2010


La S.C., a sezioni unite, compone un contrasto di giurisprudenza in ordine al problema del computo del periodo del CFL nell'anzianita' complessiva del prestatore di lavoro, in presenza di clausole collettive che escludono il rilievo dell'anzianita' ai fini del computo di emolumenti contrattuali quali gli scatti di anzianita'.La S.C., a sezioni unite, compone un contrasto di giurisprudenza in ordine al problema - in presenza di clausole collettive che escludono il rilievo dell'anzianità ai fini del computo di emolumenti contrattuali quali gli scatti di anzianità - del computo del periodo del CFL nell'anzianità complessiva del prestatore di lavoro, una volta che il rapporto sia trasformato in rapporto a tempo indeterminato, affermando l'invalidità delle clausole contrattuali collettive che escludano tale diritto in quanto illegittime e discriminatorie.

Questa la vicenda esaminata dal giudice di legittimità, chiamato a pronunciarsi in sede di procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c.

Un dipendente di una società privata conveniva in giudizio il datore di lavoro, esponendo di essere stato assunto con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi e di essere stato inquadrato con mansioni di conducente di linea, settimo livello, e di aver goduto, alla scadenza di tale periodo, senza soluzione di continuità, della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Lamentava che, nonostante la previsione di cui al quinto comma dell'art. 3 della legge n. 863/1984, il periodo di CFL non era stato considerato utile al fine della maturazione degli scatti di anzianità, in attuazione di una norma del contratto collettivo interconfederale applicabile in materia: tale previsione (art. 7, lett. c) dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c) dell'accordo nazionale 27 novembre 2000) prevede che, nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di formazione lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, ma con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

Chiedeva quindi che il Tribunale accertasse la nullità ex artt. 1418 e 1419 c.c. delle parti delle clausole del detto accordo collettivo, essendo in contrasto con l'art. 3 L. 863/84, che impone invece il computo dell'anzianità del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità complessiva del lavoratore. Sulla resistenza della convenuta, il giudice di prime cure, accoglieva la domanda del ricorrente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, rilevando che, rispetto al contratto di lavoro subordinato, il contratto di formazione e lavoro si distingue per avere una causa mista, sicché il periodo di formazione e lavoro non può essere equiparato all'attività lavorativa vera e propria, tanto più ai fini degli aumenti periodici di anzianità. Sul tema, la Cassazione si era pronunciata in modo difforme.

Nel senso della non necessità di computo dell'anzianità pregressa del CFL, le più recenti Cass. Sez. L, sentenza n. 4374 del 2010, Sez. L, sentenza n. 11933 del 2009, Sez. L, Sentenza n. 11839 del 21/05/2009, Sez. L, Sentenza n. 11605 del 19/05/2009, Sez. L, Sentenza n. 11206 del 14/05/2009, Sez. L, Sentenza n. 12321 del 15/05/2008. Nel senso, invece, della necessità di computo dell'anzianità pregressa del CFL, si erano espresse le più risalenti Cass. Sez. L, Sentenza n. 6018 del 12/03/2009, Sez. L, Sentenza n. 12321 del 15/05/2008, Sez. L, Sentenza n. 24033 del 20/11/2007, Sez. L, Sentenza n. 15893 del 17/07/2007, Sez. L, Sentenza n. 13872 del 14/06/2007, Sez. L, Sentenza n. 13265 del 06/06/2007, Sez. L, Sentenza n. 8310 del 10 /04/2006.

La Corte, nella sentenza in epigrafe, aderisce -con dovizia di argomentazioni ed approfondita motivazione- a quest'ultimo orientamento, così componendo il riferito contrasto. In motivazione, fra l’altro, le SU ribadiscono l’orientamento giurisprudenziale più risalente ed enunciano il seguente principio di diritto: La disposizione contenuta nell’art. 3, commi 5 e 12, del d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 – secondo cui, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, quest’ultimo deve essere computato nell’anzianità di servizio – opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità previsti dall’art. 7, lettera c), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto, senza modifiche, dall’art. 7, lettera c), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione.

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