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Roma, (Labitalia) 19 Aprile 2010
- Non può trasformarsi in superminimo la quota parte dell'indennità di trasferta pattuita tra azienda e lavoratore in misura superiore all'importo previsto dal contratto collettivo. Non può esserci trasformazione perchè nessuna norma lo prevede. Lo sostiene la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro nella circolare n. 6, contestando i contenuti dell'interpello n.14/2010 del ministero del Lavoro. Secondo i consulenti può essere genericamente definita superminimo solamente l'erogazione aggiuntiva prevista dal contratto individuale senza un titolo specifico, cioè come semplice gratificazione per il lavoratore.
Invece, se un datore di lavoro concede una somma a titolo specifico di indennità di trasferta, la stessa conserva tale natura (di indennità di trasferta) e come tale deve essere regolata secondo la disciplina del contratto collettivo o di legge, escludendosi dunque la regola dell'assorbibilità che è tipica del superminimo generico.
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