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IPSOA 12 Febbraio 2010
Entro il 16 febbraio 2010 i datori di lavoro devono pagare i premi assicurativi INAIL a saldo 2009 (regolazione) e acconto 2010 (rata) e comunicare all'INAIL le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai soggetti assicurati. Le sole dichiarazioni telematiche delle retribuzioni possono essere presentate entro il 16 marzo, fermo restando il pagamento del premio entro il 16 febbraioQuadro normativo di sintesi
Il datore di lavoro effettua autonomamente il calcolo dei premi assicurativi INAIL e procede al versamento delle somme dovute ai sensi degli artt. 28 e 44 del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai soggetti assicurati utilizzando il modulo 1031.
Il premio di autoliquidazione è dato dalla somma algebrica del premio anticipato per l’anno in corso (rata 2010) e del conguaglio per l’anno precedente (regolazione 2009).
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi.
L’interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata del premio è pari al 2,18% (Nota INAIL del 20 gennaio 2010).
Il datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando la casella SI della denuncia salari (mod. 1031) solo se accede per la prima volta a tale beneficio e comunque se non ha già espresso tale volontà nella precedente autoliquidazione. Il pagamento della prima rata del premio di autoliquidazione deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2010; le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2010 e devono essere maggiorate degli interessi.
In caso di saldo finale a credito per il datore di lavoro, l’importo deve essere utilizzato per compensare eventuali debiti pregressi nei confronti dell’INAIL, sempreché tali debiti non siano già stati iscritti a ruolo.
Dopo aver effettuato tale operazione, l’eventuale credito residuo può essere utilizzato in compensazione di quanto dovuto ad altre Amministrazioni mediante l’utilizzo del modello F24.
La procedura di autoliquidazione riguarda anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall’Istituto. I contributi associativi devono essere tenuti distinti dai premi assicurativi INAIL: infatti, non è possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.
Chi deve fare cosa
- Soggetti obbligati: sono tenuti alla presentazione della denuncia salari tutti i soggetti assicuranti (datori di lavoro, committenti, associanti in partecipazione).
- Soggetti esonerati: sono, invece, esonerate dall’obbligo di presentazione della denuncia le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente, o hanno occupato soltanto lavoratori apprendisti.
- Casi particolari: le aziende artigiane senza dipendenti, per le quali risulta una rata anticipata 2009, comprensiva di premio artigiani e premio dipendenti e le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive”. Le aziende artigiane senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta, devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni barrando la casella SI relativa alla rateazione.
- Calcolo del premio: alle retribuzioni imponibili ai fini Inail si applica il tasso indicato nelle “Basi di calcolo” inviate dall’INAIL o rese disponibili sul sito internet dell’Istituto. Per alcune particolari categorie di lavoratori, anziché prendere in considerazione la retribuzione effettivamente erogata (perché manca o difficilmente determinabile), occorre fare riferimento alle retribuzioni convenzionali, stabilite da decreto ministeriale, o di ragguaglio (pari al minimale di rendita). È il caso, ad esempio, dei dirigenti, dei soci e dei familiari coadiuvanti, dei partecipanti all’impresa familiare, degli associati in partecipazione, ecc. Ai fini del corretto calcolo del premio di autoliquidazione occorre anche tener conto delle agevolazioni contributive applicabili (retribuzioni parzialmente o totalmente esenti, sconti contributivi).
Per quanto concerne le agevolazioni fruibili in sede di autoliquidazione 2010, si rimanda alla Nota INAIL del 18 dicembre 2009, n. 10878.
Per maggiori dettagli, si rimanda alla Guida all’autoliquidazione premi e contributi associativi – ed. 2010 – reperibile sul portale dell’Istituto (www.inail.it).
Quando adempiere
Entro il 16 febbraio 2010, i datori di lavoro:
- comunicano le retribuzioni effettivamente corrisposte ai soggetti assicurati nell’anno precedente;
- calcolano il premio anticipato per l’anno in corso (rata 2010) ed il conguaglio per l’anno precedente (regolazione 2009);
- pagano il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione.
Coloro che hanno optato per il pagamento rateale del premio, sono tenuti al versamento della prima rata.
Come adempiere
La denuncia salari deve essere redatta sul modulo 1031 cartaceo. Il modulo, che riporta i dati retributivi utili al calcolo dei premi assicurativi, deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e spedito per posta, o consegnato a mano a qualsiasi sede INAIL.
La Guida all’autoliquidazione 2010 precisa che nel caso in cui non siano sufficienti i campi presenti nella sezione “Dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti campo B" del modello 1031, si deve utilizzare il modulo supplementare 1131.
La dichiarazione può essere presentata anche per via telematica utilizzando le funzioni disponibili sul sito dell’INAIL, sezione Punto Cliente (“Invio telematico dichiarazione salari”).
Nel caso di trasmissione telematica, il termine per l’invio è differito al 16 marzo 2010 (fermo restando il pagamento del premio entro il 16 febbraio).
Il pagamento del premio deve essere effettuato utilizzando il modello F24. I moduli ufficiali da utilizzare I moduli 1031 (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni) e 1131 (Dichiarazione delle retribuzioni - modulo supplementare - dettaglio retribuzioni parzialmente esenti) sono pubblicati nel sito www.inail.it o reperibili presso qualsiasi sede Inail.
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