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Ispoa.it 14 Gennaio 2010
L'INPS fornisce chiarimenti in merito all'attività di vigilanza ed alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo vigente nel settore edile.Il vigente CCNL del settore Edilizia Industria - firmato il 18/06/2008 - disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale al fine di evitare fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore.
In particolare, un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (art. 78 del CCNL). Nella norma vanno ricompresi anche i dipendenti con contratto part-time, purché a tempo indeterminato.
La stessa norma contrattuale prevede la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. Per cui, una volta raggiunta la percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.
Al riguardo, l'INPS chiarisce che l'istituto della contribuzione virtuale va applicato anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito. Di conseguenza, per ogni rapporto stipulato in violazione del limite già indicato, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Inoltre, l'Istituto precisa che la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale indicato costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore, determinando la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto.
Infine, qualora il personale ispettivo, all’esito dell’accertamento, rilevi un superamento della percentuale dei lavoratori assunti con contratto part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, verranno recuperati i benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano il limite percentuale indicato nel contratto, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento.
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