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Ispoa.it 30 Novembre 2009
Domanda
Ad una azienda del settore industria con più di 50 dipendenti, è stato autorizzato un periodo di Cig Straordinaria di 12 mesi da marzo 2009 a febbraio 2010. A luglio 2009 è stata avviata anche la procedura di mobilità per riduzione di personale. A settembre 09 sono stati licenziati e collocati in mobilità alcuni lavoratori.
Tali lavoratori hanno usufruito di alcuni periodi di Cigs, non continuativi ma alternati a periodi di lavoro in azienda. Le quote di Tfr che l'azienda può imputare a carico della Cigs, sono tutte quelle maturate nei periodi di sospensione per Cigs, sia precedenti che successivi ai periodi di lavoro in azienda?
RispostaFabio Licari
Come già in altre occasioni precisato, durante i periodi soggetti al trattamento di integrazione salariale straordinaria, i lavoratori continuano a maturare il diritto al trattamento di fine rapporto, in relazione alla retribuzione che avrebbero percepito se avessero effettivamente lavorato.
Così come disposto dall'art. 2 della legge n. 464/1972, nei soli casi di cessazione di rapporto - siano essi per licenziamento o dimissioni - le quote di Tfr maturato durate il predetto periodo di integrazione salariale a zero ore, possono essere richieste a rimborso direttamente all'Inps.
La circolare Inps n. 38/1987 disciplina in materia e, nello specifico, precisa che i periodi soggetti al suddetto rimborso, sono quelli immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro e per i quali non sia intervenuto un evento che abbia determinato l'interruzione della sospensione per Cigs.
A tale fine, determinano l'impossibilità di imputare le quote di Tfr, a carico della cassa integrazione straordinaria, la rioccupazione presso la stessa azienda, il servizio militare e le ferie.
Ciò significa che ogni evento che interrompa la continuità cronologica del periodo di sospensione per Cigs, determina il non diritto al rimborso, delle quote di Tfr, relativamente al periodo oggetto dell'interruzione e antecedentemente l'evento stesso.
Per completezza, con circolare n. 141/1992, l'Istituto si è riservato di chiarire e, quindi, dettare istruzioni in merito all'applicazione della norma in questione, relativamente a periodi di lavoro prestati in adozione della rotazione, che non siano immediatamente precedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ad oggi, tuttavia, allo scrivente, non risultano puntuali precisazioni.
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