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ign: 15 Settembre 2009
Anche per i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dipendenti o fondi sostitutivi il datore di lavoro può procedere a recuperare il contributo dello 0,50% sul Tfr. Ad essi, infatti, si applica l’articolo 3, ultimo comma, della legge 297/1982. Lo sostiene la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, esprimendo un parere sulla possibilità di applicare la rivalsa dello 0,50%, nei confronti di un lavoratore subordinato operante nel settore dello spettacolo, iscritto all’Enpals. Possibilità che, ad avviso dei consulenti, dipende dal fatto che nel 33% (aliquota complessiva) che viene versato all’Enpals a titolo di contributi vi sia o meno contenuto lo 0,50%. In proposito, la Fondazione Studi richiama quanto l’Enpals ha stabilito con la circolare n. 18 del 6 aprile 2000, e cioè che “la rimodulazione dell'aliquota di finanziamento al 32% ricomprende l'incremento dello 0,50% delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro”.
Il processo di armonizzazione ha rideterminato le aliquote di finanziamento prevedendo una graduale omogeneizzazione con quelle in vigore nel regime generale. Per l’Enpals, il processo di armonizzazione è stato attuato con i decreti legislativi n. 166 e n. 182 del 1997, mentre con la legge 724/94 è stata modificata la base imponibile utile al fine del calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici e le aliquote di rendimento annuo, in direzione di un'armonizzazione tra i diversi regimi e si sono poste le premesse per l'intervento riformatore poi attuato con la legge 335/95.
In particolare, il decreto legislativo 182/97 stabilisce che, “a decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Enpals, successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria”.
Dunque, sottolineano i consulenti, “ferma restando l'invarianza delle aliquote di finanziamento in vigore, i datori di lavoro tenuti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto potranno effettuare lo scorporo dello 0,50% dell'ammontare della quota destinata al Tfr relativa al periodo di riferimento, sempre che tale aliquota di finanziamento (dovuta al Fondo pensioni) corrisponda all'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria”.
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